I reati informatici sono reati commessi grazie all’utilizzo di tecnologie informatiche e, nel corso degli ultimi decenni, hanno conosciuto un rapido sviluppo, complice lo sviluppo e il progresso tecnologico.
Le prime normative significative riguardanti questa categoria di illeciti sono state emanate a partire dagli anni ’90, anni in cui per le prime volte si è cercato di contrastare questa tipologia di crimine. In particolare, la legge 547/1993 si è occupata di modificare e integrare le norme del Codice Penale e del Codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.
COSA PREVEDE IL CODICE PENALE RIGUARDO I REATI INFORMATICI
A seguito di alcune modifiche, sono stati inseriti all’interno del Codice Penale articoli specifici riguardanti i reati informatici; tali articoli possono essere raggruppati in tre grandi macrocategorie: frode, falsificazione e danneggiamento.
FRODI INFORMATICHE – ART 640 TER C.P.
Per quanto riguarda le frodi informatiche, l’articolo dedicato è il 640 ter c.p.; quest’ultimo altro non è che un’estensione dell’art. 640 c.p. sul reato di truffa. Nello specifico, l’art. 640 ter punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. A differenza del reato di truffa, nel caso di specie non è richiesta l’induzione in errore della vittima, in quanto ciò avviene di per sé con l’alterazione del sistema informatico stesso.
DISPOSITVO ART 640 TER C.P.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7
FALSIFICAZIONE INFORMATICA – ART 491 BIS C.P.
La seconda tipologia di reato informatico è identificata nel reato di falsificazione informatica, disciplinato dall’art. 491 bis c.p., che ha come previsione la punizione di chi falsifica un atto informatico, attribuendogli efficacia probatoria.
DISPOSITIVO ART. 491 BIS C.P.
DANNEGGIAMENTO INFORMATICO – ART. 635 BIS C.P.
La terza e ultima categoria mira alla protezione della riservatezza delle informazioni: l’articolo di riferimento è in questo caso l’art. 635 bis c.p. che punisce chiunque distrugga, deteriori o cancelli informazioni o dati informatici altrui. In questo caso il bene che il legislatore ha inteso tutelare è il patrimonio del singolo individuo. A tale articolo ne sono strettamente collegati altri, quali l’art. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies: essi tutelano l’individuo dall’intrusione abusiva di un soggetto terzo ad un sistema informatico e la conseguente detenzione e diffusione di informazioni riservate.
DISPOSITIVO ART. 635 BIS C.P.
ALCUNI ASPETTI CRITICI
Gli aspetti problematici in merito ai reati informatici possono essere identificati principalmente nella difficoltà della disciplina normativa di seguire l’evoluzione dei meccanismi informatici e nella necessità di uniformazione della disciplina italiana con quella comunitaria.
Il rischio che la normativa italiana perda efficacia se non adeguatamente supportata dalla normativa a livello comunitario è un problema rilevante. Infatti, i reati informatici sono caratterizzati dalla particolare difficoltà nell’identificazione materiale degli stessi: è necessario e auspicabile che venga reso maggiormente idoneo possibile l’intervento di contrasto a tali reati.
Rilevanti in questo senso possono essere la Convenzione di Budapest sul cyber crime del 2001 e la legge di ratifica della convenzione europea del 2008 sul crimine informatico.
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