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Ogni fatto costituente reato è tale in quanto secondo la Legge una determinata condotta risulta lesiva di un interesse rilevante della collettività.
Per alcuni reati, la Legge attribuisce un ruolo nel procedimento penale anche al soggetto che, in quanto individuo, risulta essere portatore dell’interesse giuridico protetto nel caso concreto, leso da un determinato comportamento.

 

POTERI DIRITTI E FACOLTÀ DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO NEL PROCEDIMENTO PENALE

La persona offesa nel procedimento penale può esercitare poteri di impulso o di sollecitazione o altresì di controllo sull’attività del pubblico, gode di diritti di informazione e ha altresì facoltà di partecipazione al procedimento penale stesso.
Quanto ai poteri di impulso, è bene far presente come per alcuni reati – punibili solo a querela di parte- il ruolo della persona offesa risulti determinate, essendo la pretesa punitiva dello Stato, esercitata dal PM, vincolata alla sua volontà.
Quanto ai poteri di sollecitazione della persona offesa dal reato, questa ha la facoltà di presentare memorie ed elementi di prova, sollecitando così l’attività del PM. Ulteriormente, la Legge prevede che a seguito della richiesta di proroga delle indagini preliminari e della richiesta di archiviazione del procedimento penale da parte del PM – da comunicarsi alla persona offesa – quest’ultima può presentare al GIP proprie osservazioni in merito alla richiesta di proroga delle indagini nonché formulare opposizione alla richiesta di archiviazione.
La persona offesa, inoltre, come sopra ricordato, ha poteri e facoltà di partecipazione al procedimento penale in plurimi momenti. Innanzitutto, tramite il suo difensore, la persona offesa può svolgere attività investigativa difensiva al fine di scoprire nuovi elementi di prova da inserire nel fascicolo del PM o da presentare direttamente al giudicante. Sempre tramite il difensore, la persona offesa può procedere ad incidente probatorio, rivolgendo domande alle persone sottoposte ad esame. Ulteriormente, la persona offesa può essere sentita quale testimone in qualità di persona informata sui fatti per cui si procede.
È pacifico come i predetti poteri e facoltà possano essere esercitati compiutamente solo mediante l’ausilio della difesa tecnica, espletata da un difensore appositamente nominato dalla persona offesa, onde per cui è consigliabile che quest’ultima si faccia assistere nelle fasi del procedimento penale, così da poter valutare se e in che modo esercitare i poteri, nonché i diritti e le facoltà alla stessa espressamente riconosciute.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto Penale.

Foto Agenzia Liverani

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