Al fine del conseguimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo il richiedente deve dimostrare il possesso di taluni requisiti.
In primo luogo, il possesso per cinque anni di un regolare soggiorno nonché la residenza attuale. A riguardo si specifica come l’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.
In secondo luogo, si deve dare prova di un reddito minimo pari all’importo dell’assegno sociale, mediante l’allegazione della dichiarazione dei redditi o equivalenti.
Inoltre, il richiedente deve avere un alloggio idoneo, rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale, attestato dall’ufficio tecnico comunale o in alternativa dal certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall’A.S.L., il quale dovrà essere richiesto presso il comune o alla A.S.L. di competenza.
Infine, il soggetto deve dimostrare un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.
SE I REDDITI DEL RICHIEDENTE SONO PRODOTTI ALL’ESTERO
In relazione al secondo requisito, risulta essere stato oggetto di dibattito l’idoneità – o meno – di eventuali redditi prodotti all’estero ai fini del conseguimento dei presupposti richiesti dalla legge. Invero, la normativa non risultava chiara in merito alla possibilità di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per richiedenti in possesso di redditi che, pur rispondenti ai parametri di legge, provenissero dall’estero. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha riconosciuto come: “L’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 16, d.P.R. n. 394 del 1999 non richiedono che il reddito posseduto dallo straniero e rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo debba essere necessariamente prodotto in Italia, né limitano la valutazione circa il possesso del requisito reddituale alla sola documentazione fiscale italiana, e questo in coerenza con la ratio del sistema, se si tiene conto che il reddito prodotto all’estero è comunque imponibile nel nostro ordinamento, tranne le ipotesi previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che, appunto, costituiscono espressione di una legittima scelta normativa tesa a sottrarre il detto reddito dall’obbligo contributivo”(T.A.R. Toscana sez. II – Firenze, 17/01/2013, n. 73, in questo senso anche T.A.R. Umbria sez. I – Perugia, 27/05/2010, n. 337).
Dunque, pare ragionevole ritenere che, pur essendo prodotti all’estero i redditi percepiti dal richiedente, questi possano essere legittimamente valutati e considerati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in oggetto. Tuttavia si segnala come le competenti autorità potrebbero riscontare delle difficoltà – con conseguente allungo delle tempistiche – nel valutare la pratica, in presenza di documentazione reddituale a loro non familiare.
Ad ogni modo, sarà necessario procedere con una traduzione della documentazione necessaria.
TEST DI LINGUA ITALIANA
Proseguendo con gli altri profili, in merito al test di lingua italiana si deve in primo luogo presentare richiesta di permesso di soggiorno e, successivamente, compilare online il modulo di iscrizione al test sul sito del Ministero dell’Interno. Dopo 60 giorni dall’iscrizione, la Prefettura comunicherà data e luogo del test. In caso di esito positivo, la Prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno.
In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, tramite la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL C.D. KIT POSTALE
- Al fine della presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso un ufficio postale abilitato – c.d. sportello amico, dove verrà consegnato il cd. Kit postale giallo con le rispettive istruzioni allegate.
In particolare, dovranno essere allegati: - Copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine con i dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri), del codice fiscale, del documento di identità e del permesso di soggiorno;
- Ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell’importo dovuto per la richiesta del Permesso di Soggiorno Elettronico;
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modello 1 e 2);
- Copia della documentazione comprovante il reddito, come ad esempio dichiarazione dei redditi;
- Copia del certificato del casellario giudiziario e del certificato delle iscrizioni relativi ai procedimenti penali in corso;
- Copia del certificato dello stato di famiglia e di residenza;
- Copia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.
Al momento dell’invio del Kit postale, verrà dato un appuntamento presso la questura, in occasione del quale il richiedente dovrà avere con sé – oltre agli originali di quanto spedito – altresì: l’originale della ricevuta dell’assicurata postale di spedizione del kit, l’appuntamento rilasciato dagli uffici postali e quattro fototessere.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto dell’Immigrazione.
Foto Agenzia Liverani