Questa guida pratica vuole schematicamente offrire le principali indicazioni da seguire nel caso si abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato (in materia civile e penale)
La difesa in giudizio della persona non abbiente, sia che si tratti di un procedimento penale o civile, sussistendo determinati presupposti può essere posta accedendo all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, con qualche differenza a seconda del tipo di giudizio.
CHI PUO’ ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO
- In materia civile: chiunque può ottenere il gratuito patrocinio (stranieri, italiani, apolidi ecc.) ed il requisito essenziale è quello del reddito annuo imponibile dichiarato. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). L’importo in questione si intende comprensivo della sommatoria di tutti i redditi prodotti dai membri conviventi del nucleo familiare nel periodo interessato.
- In materia penale: valgono gli stessi requisiti di cui sopra, compreso il limite reddituale di € 11.493,82, che è però elevato di € 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi (il limite di reddito della famiglia sarà quindi più alto in base al numero di famigliari conviventi).
Eccezioni:
- sia in materia civile sia in materia penale non deve conteggiarsi il reddito nel caso in cui il famigliare convivente abbia un interesse contrapposto (per esempio nei casi di separazione, in cui ai fini del gratuito patrocinio della moglie non potrà essere conteggiato il reddito del marito, in quanto si tratta della “controparte”);
- in materia penale, per alcune tipologie di reati (reati sessuali in primis, ma anche maltrattamenti e stalking) la persona offesa può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche laddove il reddito superi i limiti suddetti (sarà compito del Giudice ammettere o meno al beneficio).
COME E DOVE PRESENTARE DOMANDA
- In materia civile: la domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è ancora in corso (per cui si presenta la domanda rispettando la competenza territoriale).
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive, e può essere trasmessa sia mediante deposito cartaceo sia mediante invio per mezzo di raccomandata.
- In materia penale: la domanda di ammissione si presenta presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento. Anche in questo caso, la domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
COSA INDICARE NELL’ISTANZA
- In materia civile: la domanda, sottoscritta dall’interessato, deve indicare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda; l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio; generalità e residenza della controparte; ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere (allegando la documentazione utile).
- In materia penale: la domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda; l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (allegando la documentazione utile).
E SE L’ISTANZA VIENE RIGETTATA?
- In materia civile: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, una volta ricevuta la domanda e valuta la fondatezza dell’istanza, emette entro 10 giorni (termine non perentorio) il relativo provvedimento di accoglimento o rigetto. Se la domanda dovesse essere rigettata, l’interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
- In materia penale invece, il giudice competente entro 10 giorni (termine non perentorio) accoglie o rigetta la domanda disponendo con decreto motivato depositato in cancelleria. Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dalla notifica.
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E’ possibile approfondire le diverse casistiche in cui ci si potrebbe trovare accedendo alla nostra raccolta di Guide Pratiche.