L’art. 1751-bis c.c. disciplina il patto di non concorrenza relativamente al contratto di agenzia e, oltre ad imporne la forma scritta, stabilisce che lo stesso “debba riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto […]”. Il tenore letterale della norma impone di ritenere che il limite geografico entro il quale l’agente non può operare dopo aver cessato la collaborazione lavorativa con l’agenzia debba coincidere con il limite previsto nel contratto stipulato con l’agenzia. Appare dunque necessario che tale ambito territoriale venga precisamente individuato dalle parti, come peraltro suggerito dall’art. 1742 c.c. che, definendo il contratto di agenzia, stabilisce che con la sua stipulazione “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Ciò premesso, qualsiasi porzione territoriale non compresa nella zona indicata nel contratto deve ritenersi esclusa anche dal patto di non concorrenza: granitica giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che il patto in esame “può ritenersi operante solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente” (tra le altre, Cass. Civ., sent. n. 19586/2010).
È però possibile che la zona di operatività del patto non concorrenziale non venga in esso delineata: in questo caso, il patto di non concorrenza deve ritenersi circoscritto al territorio di competenza dell’agente nel corso del rapporto di agenzia (in questo senso, Trib. Milano, 23 maggio 2003).
In sintesi, nel caso di un patto non concorrenziale che individui una zona più ampia di quella stabilita nel contratto potrà ravvisarsi una nullità parziale del patto stesso; di contro, qualora venisse invece omessa l’indicazione dei limiti geografici, non si andrebbe incontro a tale nullità in quanto trattasi di elementi individuabili per relationem in base al contenuto del contratto.