INCIDENZA DELLA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO SUL GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Con la sentenza n. 9004 del 2021 le Sezioni Uniti della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e dichiarazione di nullità del matrimonio religioso, stabilendo il seguente principio: “In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione”.
CASO E QUESTIONE PORTATA AL VAGLIO DELLA SUPREMA CORTE
Il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Tizio e Caia con rito concordatario, riconoscendo a quest’ultima il diritto alla corresponsione di un assegno mensile.
L’impugnazione di Tizio aveva avuto ad oggetto esclusivamente il riconoscimento dell’assegno divorzile, sicché sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio si era formato il c.d. giudicato interno.
Durante il successivo giudizio di legittimità, Tizio depositava la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva reso esecutiva nel nostro ordinamento la pronuncia emessa la Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco che aveva dichiarato la nullità del matrimonio, richiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La questione sollevata attiene pertanto ai rapporti tra la pronuncia di dichiarazione di nullità del matrimonio religioso ed il pendente giudizio di divorzio. Più nello specifico, la I sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, alla luce del contrasto giurisprudenziale instauratosi sul tema, affinché fosse chiarito se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato) che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla Corte d’Appello, solo qualora il giudicato copra anche le statuizioni economiche o anche laddove tali statuizioni non risultino ancora definitive, con l’effetto – in questo secondo caso – di non precludere la prosecuzione del giudizio sui rapporti patrimoniali tra ex coniugi, il cui vincolo sia consacrato in atto matrimoniale nullo.
ORIENTAMENTO DELLA I SEZIONE
In effetti, la I sezione della Cassazione, in una recente pronuncia, aveva ritenuto che la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso – intervenuta a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio – non impedisse la prosecuzione del giudizio di divorzio vertente sulla determinazione dell’assegno.
ORIENTAMENTO PREVALENTE
D’altro canto, tale ultimo orientamento sembrava porsi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’incidenza della sentenza di nullità di matrimonio sul giudizio di divorzio è esclusa qualora le statuizioni di ordini economico conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili siano già divenute definitive al momento della delibazione della decisione ecclesiastica.
SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE
A parere delle Sezioni Unite, il contrasto riscontrato dalla I sezione è solo apparente, in quanto nessuna delle sentenze che hanno accolto l’orientamento prevalente aveva in realtà stabilito l’impossibilità di proseguire il giudizio di divorzio per la determinazione della spettanza dell’assegno in presenza della delibazione della pronuncia di nullità del matrimonio religioso.
La Suprema Corte ha poi ribadito la diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, diversità che oltre a consentire la coesistenza tra le due pronunce, è tale da neutralizzare l’incidenza della prima sulla pendente causa per le statuizioni economiche.
In conclusione, quindi, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio, il giudizio di divorzio ben potrà proseguire per la determinazione delle conseguenze economiche e la liquidazione delle stesse.
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Foto Agenzia Liverani