Il Codice Antimafia disciplina le misure di prevenzione, che sono misure irrogabili ante delictum (o addirittura indipendentemente dalla commissione di un reato) in ragione della pericolosità del soggetto destinatario.
Le misure di prevenzione si sono sempre distinte per il dibattito concernente la loro conformità al principio costituzionale di non colpevolezza: infatti, come detto, la loro applicazione non richiede la commissione di condotte penalmente rilevanti ma, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, necessita invece di elementi meramente indiziari in un’ottica, appunto, di prevenzione, che apparentemente contrasta con il principio secondo cui è possibile infliggere una misura equiparabile ad una pena solo in caso di sentenza di accertamento di una condotta criminosa.
TIPOLOGIE DI MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di prevenzione si dividono in misure personali e patrimoniali.
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
- Avviso orale 🡪 provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge (applicabile dal Questore);
- Rimpatrio con foglio di via obbligatorio 🡪 provvedimento a contenuto composito; sono presenti, infatti, due previsioni: l’ordine di rimpatrio nel luogo di residenza; l’ingiunzione di non fare rientro nel comune dal quale si è allontanati senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni (applicabile dal Questore);
- Sorveglianza speciale 🡪 si applica ai soggetti che siano stati destinatari di un avviso orale ma che non abbiano cambiato condotta e siano pericolose per la sicurezza pubblica. Tale misura può essere applicata solo a seguito di un procedimento giurisdizionale ed è accompagnata da una serie di prescrizioni: per esempio alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere aggiunto il divieto di soggiorno in una o più province o in uno o più comuni, o l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituali;
- Obbligo di soggiorno 🡪 provvedimento che impone al destinatario di soggiornare in un determinato territorio.
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
- Sequestro 🡪 provvedimento di natura provvisoria e cautelare disposto dal tribunale qualora, sulla base di sufficienti indizi, si sospetti che i beni di cui dispone l’indiziato siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (link all’articolo di approfondimento sul sequestro e le varie tipologie);
- Confisca 🡪 provvedimento ablativo da parte dello Stato che riguarda proprio i beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
PRESUPPOSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di prevenzione sono applicabili nei confronti di:
- coloro che in base ad elementi di atto debbano ritenersi dediti a traffici delittuosi;
- coloro che vivono con i proventi di attività delittuose, aspetto desumibile dalla condotta o tenore di vita tenuti;
- coloro che per il loro comportamento sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la quiete pubblica.
Si comprende dunque con il requisito di base delle misure in analisi sia la pericolosità sociale del soggetto, evincibile dagli elementi di cui sopra. Dovranno quindi sussistere, all’uopo, elementi di natura oggettiva da cui poter desumere la pericolosità sociale (elementi quali precedenti penali, denunce per gravi, procedimenti penali ancora in corso, le frequentazioni con pregiudicati).
PROCEDIMENTO PER LE MISURE DI PREVENZIONE
A seguito dell’applicazione della misura di prevenzione, viene tenuta un’udienza innanzi il competente Tribunale (è prevista una sezione apposita che si occupa unicamente di misure di prevenzione).
In caso di conferma della misura da parte del Tribunale, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 159/2011 il provvedimento è impugnabile entro dieci giorni (dalla notifica) con ricorso alla Corte d’Appello competente.
È bene precisare che il ricorso non ha effetto sospensivo – dunque la misura segue il suo corso sino all’eventuale revoca della Corte d’Appello – e la Corte deve provvedere entro trenta giorni dal deposito dell’impugnazione con decreto motivato.
Come nei procedimenti ordinari, è poi possibile ricorrere in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’Appello.
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