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COSA SIGNIFICA INDEGNITÀ A SUCCEDERE

L’indegnità a succedere consistente in una sanzione civilistica di carattere patrimoniale comminata dall’autorità giudiziaria al vocato all’eredità resosi responsabile di condotte riprovevoli tassative previste dalla normativa codicistica.
Fondamento dell’istituto giuridico è pertanto una incompatibilità morale tra il de cuius e l’indegno, ritenuto non meritevole di succedere al defunto.

 

CAUSE DI INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Al fine di estromettere un soggetto considerato indegno dalla successione è necessario proporre un’apposita azione giudiziaria, che può essere esperita dai soggetti che potenzialmente acquisterebbero il diritto a subentrare all’indegno nella delazione ereditaria.
Le cause che comportano l’indegnità a succedere sono elencate tassativamente nell’art.463 c.c. e si distinguono in due categorie: fatti che attentano l’incolumità fisica e/o morale del de cuius; fatti che attentano la libertà di testare.
Nella prima categoria rientrano tutte le condotte penalmente rilevanti perpetrate a danno del defunto – o dei familiari di lui- quali, a titolo esemplificativo, l’omicidio, la falsa testimonianza o la calunnia.
Nella seconda categoria sono invece comprese attività quali l’aver indotto il defunto a far revocare o modificare il testamento, l’aver soppresso, celato o alterato il testamento o l’averne formato uno falso.
Con la legge n.137/2005 è stata peraltro introdotta un’ulteriore causa di indegnità nei confronti di colui che “essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art.330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima”.

 

CONSEGUENZE DELL’INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Come premesso, l’indegnità a succedere viene considerata, dalla giurisprudenza prevalente, causa di esclusione dalla successione. Pertanto, fino alla pronuncia della sentenza costitutiva di indegnità, il vocato all’eredità sarebbe pienamente capace di succedere. Infatti, secondo la Cassazione Civile “l’indegnità a succedere di cui all’art.463 c.c. pur essendo operativa “ipso iure” non si verifica automaticamente bensì deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su apposita domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma solo una causa di esclusione della successione”.
La sentenza che pronuncia l’indegnità a succedere opera retroattivamente, onde per cui l’indegno sarà tenuto alla restituzione di quanto a lui pervenuto dal momento dell’apertura della successione, secondo quanto sancito dall’art.464c.c.
Tuttavia, colui che è stato dichiarato indegno può essere riabilitato successivamente mediante dichiarazione irrevocabile proveniente dalla persona della cui successione si tratta contenuta o in un atto pubblico oppure nel testamento stesso.
Si resta a disposizione per qualsivoglia delucidazione occorresse.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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