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L’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis, è quell’impresa che si viene a costruire automaticamente per il fatto che alcuni soggetti legati tra loro da vincoli familiari prestino continuativamente la propria attività lavorativa nell’ambito di una attività di impresa, ossia di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Con l’obiettivo primario di assicurare una tutela adeguata sul lavoro svolto dal familiare nell’impresa, tutte le volte in cui la sua posizione non risulti formalizzata in un rapporto di lavoro subordinato o societario, per porre un freno efficace alle numerose situazioni di sfruttamento che possono verificarsi nell’ambito della comunità familiare, la riforma del 1975 ha stabilito una tutela ed una regolamentazione dell’impresa non più affidata alla volontà delle parti ma all’oggettiva attività prestata, sicché i familiari partecipano alla distribuzione degli utili e alle decisioni di maggiore rilevanza dell’impresa, in quanto questa si fonda sulla paritaria collaborazione di più soggetti, pur permanendo come presupposto la solidarietà familiare.
Si tratta di una tutela minima che il legislatore ha inteso apprestare ad un rapporto di lavoro che non trova altra e diversa configurazione, trattandosi di un istituto di carattere residuale, la cui disciplina, pertanto, risulta inapplicabile quando i rapporti tra i componenti della famiglia siano inquadrabili in un diverso e specifico rapporto negoziale, come il rapporto di lavoro subordinato, il contratto di società o di associazione in partecipazione.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la natura residuale dell’istituto in esame che costituisce una tutela minima ed inderogabile del lavoro familiare prestato nell’impresa, sul punto ha chiarito che ‘‘Il carattere residuale dell’impresa familiare, quale risulta dall’incipit dell’art. 230 bis c.c., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto — parente entro il terzo grado o affine entro il secondo — che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area limitata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare’’ (Cass. n. 20157/2005).

PRESUPPOSTI DELL’IMPRESA FAMILIARE

Primario presupposto, per l’impresa familiare è il vincolo familiare, ossia la presenza di almeno un familiare, del tipo e del grado indicati dall’art. 230 bis c.c., che collabori nell’impresa. I soggetti che rientrano a far parte dell’impresa familiare sono : il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Inoltre, possono parteciparvi anche i minori (purchè nel rispetto dell’età minima richiesta per contrarre un rapporto di lavoro) e gli interdetti; tali soggetti sono rappresentati nelle decisioni che richiedono il voto dei partecipanti, da chi su di loro esercita podestà. Naturalmente possono prestare la loro attività lavorativa nell’impresa anche terzi estranei i quali, tuttavia, saranno tutelati da un regolare rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.
Il secondo presupposto è costituito dalla prestazione lavorativa che deve essere continuativa, anche non a tempo pieno, purchè non meramente occasionale. Essa può essere di qualunque tipo, intellettuale o manuale, direttiva od esecutiva e può essere prestata sia nell’ambito dell’impresa, sia nell’ambito della famiglia, anche se, in tale ultimo caso, la prestazione lavorativa deve essere funzionale all’attività di impresa, realizzando per essa un oggettivo vantaggio. In generale, perché la prestazione possa essere considerata partecipazione all’impresa familiare deve essere funzionale al programma economico posto e deve accrescere la produttività dell’impresa.
La giurisprudenza di legittimità, quanto all’espressione ‘‘lavoro in famiglia’’,ha attribuito rilievo‘‘all’attività prestata dal coniuge esclusivamente nell’ambito domestico, in un’ottica favorevole a ricomprendere nel concetto di collaborazione del familiare all’impresa anche il lavoro casalingo o domestico, purchè qualificato, ossia funzionale ed essenziale all’attuazione dei fini proprio di produzione e scambio di beni e servizi, perciò a giustificare la partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali’’(Cass. n. 5781/1999; Cass. n. 1525/1997; Cass. n. 27839/2005).
Infine, i diritti spettanti al compartecipe sono:

  • Il diritto al mantenimento: è proporzionato alla condizione patrimoniale della famiglia, ma riconosciuto indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro prestato o dall’effettivo andamento dell’impresa ed anche per i periodi di malattia e ferie estive (Cass. n. 9378/2010).
  • Il diritto agli utili: nella misura della quantità e qualità del lavoro prestato; la partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell’impresa familiare va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall’azienda, poiché gli utili, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni (Cass. n. 5448/2011).
  • Diritto di partecipare alle decisioni di straordinaria amministrazione dell’impresa: le decisioni in questo caso vengono prese a maggioranza, ma, per ciò che concerne la destinazione degli utili, la maggioranza può disporre solo di quanto ecceda dopo aver assicurato il mantenimento dei partecipanti.

 

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Il diritto di partecipazione all’impresa è intrasmissibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei familiari che possono far parte dell’impresa, con il consenso di tutti i partecipi (art. 230bis, comma 4).
La prevista unanimità si giustifica in considerazione del fatto che la norma costituisce un’eccezione al principio della intrasferibilità del diritto di partecipazione, la cui ratio va individuata nell’esigenza di evitare l’ingresso di terzi estranei nella stessa posizione del familiare lavoratore. Spetterà, dunque, ai partecipanti all’impresa familiare la valutazione circa l’opportunità che il familiare, che abbia deciso di cessare la collaborazione, venga sostituito.
Nel caso di trasferimento d’azienda o di divisione ereditaria, i compartecipi hanno un diritto di prelazione; in questo caso trova applicazione l’art. 732 c.c. per cui il diritto deve essere esercitato entro due mesi dall’ultima notifica. In mancanza di notificazione i titolari della prelazione potranno ottenere il risarcimento del danno.

 

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