NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è sanzionata dall’art. 187 del Codice della Strada.
Per sostante stupefacenti o psicotrope si devono intendere quelle tassativamente indicate nella tabella allegata al D.P.R. n. 309/1990, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Per guida in stato di alterazione psico – fisica è invece da intendersi una condizione di alterazione dovuta all’utilizzo di tali sostanze, che origina una percezione della realtà alterata e distorta, sì da impedire al conducente di poter guidare in sicurezza.
Tuttavia, l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Cass. pen. sent. 19035/2017).
Con particolare riguardo a questo aspetto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 12409/2019, ha stabilito che il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non è integrato dalla mera condotta di guida di colui che abbia assunto sostanza, ma è necessario verificare l’influenza di tale assunzione sul conducente del veicolo, durante il tempo della guida.
SANZIONI PER GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Le sanzioni applicate al conducente in stato di alterazione psico-fisica sono le medesime che si applicano in caso di guida in stato di ebbrezza per il tasso alcoolemico più elevato: ammenda da Euro 1.500 a 6.000 e arresto da sei mesi ad un anno (art 187 comma 1 Cds).
È prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, con ritiro immediato.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
INASPRIMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Qualora il conducente sia inferiore di anni ventuno e sia neopatentato, ossia abbia conseguito la patente da meno di 3 anni, le sanzioni appena illustrate sono aumentate da 1/3 alla metà.
Le pene sono altresì raddoppiate nel caso in cui sia provocato un incidente stradale e la patente è sempre revocata.
ACCERTAMENTI E RIFIUTO
Ai sensi dell’art. 187 comma 2 cds, al fine di acquisire elementi utili, gli organi della Polizia possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Qualora l’esito di tali accertamenti sia positivo, o vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti medici.
Nell’ipotesi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi a prelievi di mucosa ai fini dell’esperimento del test, la Polizia stradale è tenuta ad accompagnare il conducente presso strutture sanitarie ai fini di effettuare gli esami necessari.
Secondo la Cassazione, il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione psicofisica legittima l’invito a sottoporsi ad esami ospedalieri e il rifiuto costituisce reato (Cass. Pen. n. 21875/2018). Tuttavia, sempre la medesima corte afferma che, in mancanza disegni fattuali che dimostrino lo stato di alterazione, il conducente che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tossicologici non commette reato (Cass. Pen. 12197/2017).
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