AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA PER VIZI
In qualsiasi contratto di vendita, il venditore è tenuto a garantire l’acquirente da vizi che possano rendere il bene oggetto di vendita inidoneo all’uso cui è destinato o che ne diminuiscano apprezzabilmente il valore (art. 1490 c.c.).
COSA SI INTENDE PER VIZIO
Per vizio deve intendersi qualsiasi anomalia o difetto che renda la cosa venduta inidonea o meno idonea all’uso cui è destinata, o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore: potrà trattarsi dunque di un’imperfezione materiale o di mancanza di qualità.
Minime imperfezioni esulano dunque dal campo di applicazione della garanzia, in quanto trascurabili e inidonee a rendere inutilizzabile la cosa.
ESCLUSIONE DELLA GARANZIA PER VIZI
Il venditore non è tenuto alla garanzia se al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa.
Allo stesso modo la garanzia non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente dai vizi.
Il secondo comma dell’art. 1490 c.c. stabilisce la possibilità di escludere la garanzia per vizi tramite pattuizione tra le parti.
Tuttavia, se il venditore ha taciuto, in mala fede, al compratore i vizi della cosa, si presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore, inducendolo ad accettare la clausola di esclusione della garanzia, e dunque non è applicabile la norma ogni qualvolta il venditore sia stato tenuto all’oscuro dell’esistenza di vizi (ex multis Cass. Civ. n. 9651/2016)
AZIONI DI TUTELA
Qualora l’acquirente riscontri dei vizi nel bene acquistato, fermo restando l’onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre a carico del compratore (cass. civ. 18947/2017), questi può tutelarsi in un duplice modo.
Le tutele previste dall’ordinamento per il compratore sono la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo.
La scelta tra le due è irrevocabile se proposta con domanda giudiziale (art. 1492 c.c.).
In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno subito e, in caso di risoluzione del contratto, deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese sostenute per la vendita. Il compratore a sua volta è tenuto a restituire la cosa, se non è perita in conseguenza dei vizi.
TERMINI E CONDIZIONI PER L’AZIONE DI TUTELA
Il compratore ha l’onere di denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo la pattuizione di un termine differente stabilito dalle parti. In caso contrario non può avvalersi della garanzia.
Questa disposizione non si applica nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio o l’abbia occultato.
In ogni caso l’azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene.
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Di seguito il link alla pagina relativa al Diritto dei consumatori per conoscere i servizi offerti.
Foto Agenzia Liverani