fbpx

L’art. 642 c.p. che tratta del c.d. reato di frode assicurativa (rubricato “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”) punisce chiunque ponga in essere una condotta funzionale a frodare una compagnia assicurativa.
Si tratta quindi di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da determinati soggetti – vale a dire coloro che hanno stipulato una polizza assicurativa – nonché di un reato di mera condotta, integrato qualora il reo ponga semplicemente in essere la condotta fraudolenta e senza l’induzione in errore richiesta dalla generale fattispecie di truffa (art. 640 c.p.).

CASISTICHE DEL REATO DI FRODE ASSICURATIVA (ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO)

Le condotte punite dall’art. 642 c.p. possono essere suddivise nei due raggruppamenti che seguono:

  • il comma 1 della fattispecie incriminatrice in esame punisce chi distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione
  • il comma 2 dell’art. 642 c.p. sanziona invece chi cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro

 

PENE E SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 642 C.P.

La pena prevista dal reato de quo è quella della reclusione da uno a cinque anni, soggetta ad un aumento “Se il colpevole consegue l’intento” (l’induzione in errore di cui all’art. 640 c.p. non è quindi un elemento costitutivo della fattispecie ma contraddistingue una circostanza aggravante speciale).

 

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO DI FRODE ASSICURATIVA

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma in analisi è il dolo specifico, consistente nella precipua consapevolezza e volontà del reo di procurarsi illegittimamente l’indennizzo assicurativo o, comunque, un vantaggio derivante dalla polizza assicurativa.

 

PROCEDIBILITA’ E COMPETENZA TERRITORIALE

La procedibilità del delitto di frode assicurativa è a querela della persona offesa. La compagnia assicurativa, pertanto, deve sporgere querela entro i 3 mesi dalla notizia del fatto di reato, pena la sua improcedibilità.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la persona offesa riceve la rappresentazione fraudolenta dell’evento, atteso che solo in tale luogo la persona offesa viene a conoscenza della condotta illecita (Cass. Pen. sentenza 25 novembre 2019, n. 48097). Va da sé che la competenza territoriale rimane circoscritta al luogo in cui ha sede la compagnia assicurativa frodata.

 

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al diritto penale e al diritto assicurativo.

Logo LBMG Mail

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere le ultime notizie e gli aggiornamenti dal nostro team

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Ti sei iscritto con successo!