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Nel caso di sinistro stradale, i danni che subisce la vittima possono essere classificati nei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I primi attengono esclusivamente ai danni subiti a livello economico (c.d. danno emergente, ad esempio nel caso di danneggiamento dell’autovettura) e il mancato guadagno (c.d. lucro cessante).

Il danno non patrimoniale, comprendente il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale, è invece il pregiudizio che la vittima subisce nella propria sfera psico-fisica e che risulta non immediatamente quantificabile.

La tutela dei danni non patrimoniali è affidata all’art. 2059 c.c., che stabilisce che il danno non patrimoniale dev’essere risarcito ogniqualvolta incida su interesse costituzionalmente garantito.

In proposito con la nota sentenza n. 26972/2008, la Corte di Cassazione ha rivisto i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale”, interpretandolo come una categoria ampia e omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.

DANNO BIOLOGICO: INVALIDITÀ  TEMPORANEA E PERMANENTE

Il danno biologico derivante da sinistro stradale deve essere tenuto distinto dal danno morale. Quest’ultimo infatti, come chiarito anche dalla recente sentenza 25164/2020 della Corte di Cassazione Civile, attiene prettamente allo stato d’animo di sofferenza interiore della vittima, e prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della stessa.

Il danno biologico consiste invece nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica.

Il danno biologico si compone sostanzialmente di due differenti tipi di invalidità, quella permanente, ossia una menomazione stabile e non remissibile, quantificabile solo nel momento in cui cessa l’invalidità temporanea, che consiste invece in un’incapacità di svolgere alcune attività prima che il soggetto possa ritenuto clinicamente guarito.

Per calcolare il risarcimento del danno biologico è necessario distinguere tra due tipologie di lesioni: micropermanenti e macropermanenti. Le prime sono lesioni lievi, inferiori ai 9 punti percentuali di invalidità, come stabilito dal Codice delle assicurazioni private, le seconde sono invece lesioni superiori ai 9 punti.

In caso di danno permanente, accertato a seguito di visita medico legale, il risarcimento cresce al crescere dei punti percentuali di invalidità, parametrato all’età della vittima/danneggiato.

L’invalidità temporanea invece si calcola in base al grado di inabilità e ai giorni per cui tale inabilità si protrae.

 

INCIDENTE IN ITINERE

L’infortunio in itinere è un infortunio che, pur non verificandosi sul luogo di lavoro, viene tutelato come tale, e cioè come un danneggiamento all’integrità psico-fisica del soggetto che si verifica durante lo svolgimento dell’attività di lavoro.

Può accadere ad esempio che un soggetto venga coinvolto in un sinistro stradale mentre si reca sul posto di lavoro. In questo caso si parla di incidente in itinere.

Lo spostamento del lavoratore deve essere tuttavia giustificato da fini lavorativi, deve rientrare nel c.d. normale percorso, e cioè il percorso che il lavoratore svolge abitualmente dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e deve sussistere un nesso causale tra il tragitto e l’attività lavorativa.

 

CHI RISARCISCE IL DANNO

In caso di sinistro stradale è necessario avvisare la propria compagnia assicurativa entro 3 giorni dal fatto, a prescindere dalla responsabilità nella causazione del sinistro.

La propria compagnia di assicurazione, in caso di risarcimento diretto, liquida i danni per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile.

Per quanto riguarda i danni riportati dal mezzo, l’assicurazione incarica un perito per verificare l’entità dei danni stessi; in caso di lesioni personali invece, il danneggiato, una volta guarito, dovrà trasmettere all’assicurazione un certificato medico di chiusura di malattia.

L’assicurazione provvederà a nominare un proprio medico legale, che sulla base della percentuale di invalidità permanente e temporanea riportata e il numero di giorni di convalescenza, determinerà la somma di denaro spettante al danneggiato a titolo di risarcimento.

Quando l’incidente avviene in itinere invece ad attivarsi è in primo luogo l’INAIL. Il datore di lavoro, una volta appresa la notizia dell’infortunio, deve inviare la comunicazione relativa al sinistro all’INAIL che, a sua volta, al termine del sinistro, provvede a risarcire al lavoratore il danno biologico, in seguito ad accertamenti medici, e l’inabilità temporanea.

È importante sottolineare che, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 12566/2018, l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. Dunque, ciò significa che, il lavoratore non potrà percepire dall’assicurazione quanto già percepito dall’INAIL.

Da ultimo, occorre segnalare che l’INAIL può esercitare il diritto di regresso sull’assicurazione del responsabile civile, ossia ottenere quanto precedentemente pagato al danneggiato a titolo di indennizzo.

 

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