DEFINIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La legge n. 3/2012 ha introdotto le “Disposizioni in materia di usure e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Al momento della sua approvazione, la L. 3/2012 veniva presentata, sulle testate giornalistiche, come la “Legge salva suicidi”, proprio a ricordare un momento storico caratterizzato dal fenomeno del suicidio per debiti, spesso da parte di piccoli imprenditori.
La Legge n. 3/2012 offre una normativa di grande utilità per i soggetti sovraindebitati, garantendo l’attivazione di una procedura in Tribunale, che può risollevarli dal peso dei debiti.
Il sovraindebitamento viene definito come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il suo patrimonio, qualora questo determini una evidente difficoltà ad adempiere le obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Vi sono dei chiari presupposti affinché un soggetto possa accedere a tale procedura.
Il primo requisito è che si tratti di soggetti come le piccole imprese non fallibili, semplici consumatori, professionisti, start up innovative, aziende agricole ed enti no profit; il secondo è che tale soggetto si trovi in uno stato di sovraindebitamento; in fine, che tale soggetto sia libero da dimostrati atti di frode nei confronti dei creditori.
TIPOLOGIE DI PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La normativa prevede tre possibili procedure a cui è possibile ricorrere per l’esdebitazione.
Una prima procedura consiste nel cosiddetto piano del consumatore. È dedicata a quei soggetti che si trovano in uno stato di sovraindebitamento a causa di atti non dipendenti dalla loro volontà; pertanto, vengono ritenuti meritevoli di maggiore tutela.
La seconda procedura è l’accordo con i creditori. In questo caso la procedura è rivolta a tutte le categorie di debitori e consiste in un accordo tra il creditore e il debitore, il quale, con l’ausilio di un consulente, dovrà elaborare un’offerta credibile. È sufficiente che il 60% di creditori accettino l’offerta per poter portare a termine tale procedura.
La liquidazione del patrimonio è la terza delle procedure possibili, dedicata a chi è impossibilitato a fare un’offerta ai creditori, ma che vuole comunque liberarsi dai propri debiti. In questo caso, l’operazione di esdebitamento prevede che ogni bene di proprietà del soggetto sovraindebitato venga venduto, in modo che il ricavato possa essere distribuito tra i creditori. Dopo quattro anni, il debitore avrà la possibilità di richiedere che il debito rimanente venga cancellato.
COME PROCEDERE PER RICHIEDERE IL SOVRAINDEBITAMENTO
È possibile accedere a queste procedure in qualsiasi fase della crisi del debito. L’istanza va presentata all’Organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, l’OCC, un’istituzione imparziale e indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori della crisi. Si tratta di enti pubblici iscritti ad un apposito registro, che possono operare solo nel proprio territorio di competenza. E’ necessaria la presenza di un avvocato che redigerà l’istanza e seguirà la procedura.
RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO
La legge 18.12.2020 n. 176, di conversione del decreto-legge n. 137/2020 ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.
In questo momento eccezionale di emergenza pandemica e di conseguente crisi economica il Legislatore ha ritenuto necessario anticipare l’entrata in vigore, precedentemente programmata per il 1° settembre 2021, della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento contenuta nel codice della crisi d’impresa, confermando così la propria convinzione che il ricorso a tali procedure rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l’eccezionale emergenza economica causata dalla pandemia.
La riforma mira ad offrire uno strumento a coloro che non hanno potuto portare a compimento i propri progetti di lavoro e investimenti a causa della pandemia.
Le principali novità riguardano:
- La falcidiabilità del debito IVA: in precedenza solo i soggetti fallibili avevano diritto a ricorrere al concordato preventivo, per il quale era prevista la falcidiabilità dell’IVA. Per i soggetti non fallibili era possibile solo richiedere la dilazione del pagamento dell’IVA, ma non la sua decurtazione. Vista la pronuncia della Corte Costituzione (sentenza 45/2019) la quale ha sancito l’incostituzionalità di tale disparità di trattamento, la riforma ha previsto l’abrogazione dell’art. 7 della l. 3/2012. Ad oggi quindi è possibile richiedere la decurtazione dell’Iva anche per i soggetti non fallibili.
- Le procedure familiari: ex art. 7-bis i componenti di un medesimo nucleo familiare possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o se il sovraindebitamento ha avuto la medesima origine.
- Il debitore incapiente: la riforma consente che anche la persona fisica incapiente, purché meritevole, possa usufruire dell’esdebitazione per una volta nella vita. Il requisito della meritevolezza è di particolare importanza, infatti l’OCC deve allegare alla domanda una relazione che permetta al giudice di valutare la veridicità di tale requisito. Il giudice, esamina la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, e una volta assunte le informazioni, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Al termine di questa valutazione, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro i quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;
Le modifiche introdotte con la riforma del sovraindebitamento rappresentano certamente una novità positiva, che potrà offrire un’ancora di salvezza a tutti coloro che sono stati duramente colpiti anche sotto il profilo economico dalla pandemia.
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