Per poter rispondere alla domanda “contratto non firmato è nullo?“, è necessario sapere che i contratti possono essere redatti sia in forma verbale che in forma scritta.
Quando la legge impone che un contratto sia redatto in forma scritta (per il contratto di compravendita per esempio), tale documento può essere o una scrittura privata o un atto pubblico.
La scrittura privata viene sottoscritta dalle parti in modo completamente autonomo senza l’intervento di terzi, mentre nell’atto pubblico è prevista la presenza di un pubblico ufficiale, come il notaio.
Di conseguenza, in tutti i casi in cui la legge non obbliga le parti a redigere il documento in forma scritta, l’eventuale mancanza dell’apposizione delle firme delle parti non rende nullo l’atto. Ciò accade perché le parti si sono accordate a voce, e l’accordo verbale produce i medesimi effetti di quello scritto. È possibile quindi, in questi casi, riuscire a dimostrare le intenzioni e la volontà delle parti anche senza che sia stata posta la firma sul contratto. Di conseguenza, la mancata sottoscrizione di un contratto non esclude la possibilità che controparte possa avanzare pretese, ove sia in grado di dimostrarne l’esistenza attraverso elementi probatori idonei a evidenziare la volontà comune delle parti ad obbligarsi. Situazione diversa invece, è quella che riguarda i casi in cui la legge impone la forma scritta del contratto. In tali casi, l’assenza delle firme determina la nullità del contratto poiché queste costituiscono la manifestazione del consenso delle parti.
CONTRATTO DI LAVORO NON FIRMATO
Richiamando quanto sopra esposto, anche se l’ordinamento italiano non prevede una forma obbligatoria per il contratto di lavoro, alcune contrattazioni collettive richiedono la forma scritta, prevista ab substantiam. È il caso del contratto a tempo determinato.
Questo accade perché di base un rapporto di lavoro subordinato è a tempo pieno e a tempo indeterminato. Pertanto, qualora si preveda una diversa modalità di assunzione (a termine, part-time ecc…), questa costituisce una deroga che deve essere formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
Di conseguenza, va da sé che un contratto di lavoro a tempo determinato in cui manca la firma del contraente è invalido.
È la Cassazione a ribadirlo nell’ordinanza n. 2774 del 05.02.2018; “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro”.
Diverso è il caso in cui il contratto fra le parti è a tempo indeterminato. Ai fini dell’inserimento del lavoratore all’interno dell’azienda è sufficiente la lettera di assunzione, che equivale al contratto senza firma.
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Foto Agenzia Liverani