L’art. 643 del Codice Penale individua il reato di circonvenzione di incapace punendo chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, abusando della condizione di infermità psichica, ovvero della minore età di un soggetto, lo induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.
La pena prevista è la reclusione dai due ai sei anni e la multa da euro 206 a 2.065.
ANALISI DELLA FATTISPECIE
Il bene giuridico tutelato dall’art. 643 c.p. consiste sia nella tutela del patrimonio della persona debole, sia nella tutela della sua libertà di autodeterminazione. Si tratta dunque di un reato plurioffensivo.
Il soggetto passivo di tale reato può essere considerato a tutti gli effetti come danneggiato ai fini del risarcimento del danno in sede civile.
I soggetti passivi di tale reato sono il minore e la persona in condizione di infermità psichica. Per quanto concerne il minorenne, l’agente sfrutta l’inesperienza della vittima per indurla più facilmente a pressioni o a persuasioni.
Per quanto riguarda invece la persona che si trova in uno stato di infermità o di deficienza psichica, è importante sottolineare che la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 28886/2020, ha chiarito che tale delitto non esige che il soggetto sia incapace di intendere e di volere, ma è sufficiente che vi sia una condizione di minorata capacità psichica, tale per cui il soggetto debole versa in una compromissione del potere di critica e di esercizio della propria volontà, rendendo in tal modo possibile l’altrui opera di suggestione.
In merito alle condotte, la norma di cui all’art. 643 c.p. menziona l’induzione e l’abuso. Indurre qualcuno significa incidere sul processo di formazione dell’altrui volontà. Non può tuttavia consistere in una qualsiasi richiesta priva di insistenza. L’abuso è invece rappresentato dallo sfruttamento dell’altrui posizione di debolezza.
L’elemento soggettivo di tale reato è costituito dal dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà nel soggetto agente di indurre il soggetto debole a compiere un atto che comporti un effetto giuridico dannoso, per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.
La forma del reato è libera, ciò significa che può essere realizzato con qualsiasi condotta, senza bisogno di ricorrere ad artifici o raggiri. In ogni caso l’attività del soggetto agente deve incidere sul processo volitivo del soggetto considerato debole.
CONFIGURABILITA’ DEL REATO DI CIRCONVENZIONE DI INCAPACE
La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 19834/2019, ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- Rapporto squilibrato fra la vittima e l’agente, ove quest’ultimo sia in grado di manipolare la volontà della vittima, la quale non è in grado di opporre resistenza;
- Induzione a compiere un atto che abbia un effetto giuridico dannoso, quale ad esempio il rilascio in proprio favore di beni, denaro e altre utilità;
- Abuso dello stato di vulnerabilità, che viene sfruttato dall’agente pe raggiungere il proprio fine;
- L’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità.
PROCEDIBILITA’ E PRESCRIZIONE
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, solamente qualora sia posto in essere da soggetto non convivente.
L’art. 643 c.p., va infatti integrato con l’art. 649 c.p. che prevede l’esclusione della punibilità per il coniuge non legalmente separato, per la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, per ascendenti o discendenti o affini in linea retta, e, per finire, per fratello e sorella conviventi della persona che versa in condizioni di minorata capacità psichica.
La prescrizione del reato decorre dall’ultimo degli episodi che abbiano comportato un ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa.
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