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COS’È UNA CHALLENGE PERICOLOSA ONLINE?

Sebbene l’avvento di internet e dei social network abbia costituito uno straordinario passo avanti per l’uomo, consentendogli, ovunque esso sia, a qualunque ora del giorno e della notte, di interagire con la rete, è da non trascurare come l’abuso di questi mezzi abbia spesso condotto a pratiche discutibili. Si fa qui riferimento in particolare ad un fenomeno molto diffuso negli ultimi tempi, ovvero quello delle “challenges”, sfide lanciate sul web a compiere imprese pericolose e talvolta estreme.

 

QUANDO LA CHALLENGE DIVENTA REATO?

Non tutte le challenges lanciate in rete – ovviamente – costituiscono reato, risultando la maggior parte di esse gare innocue come, a titolo esemplificativo, il riuscire a compiere una particolare acrobazia. Invero, costituiscono reato tutte quelle sfide volte all’istigazione al suicidio e/o a delinquere. Si pensi ad esempio a quella denominata “Blue Whale Challenge”, o Balena Blu, una sfida consistente nell’obbedire ad una serie di imperativi sempre più pericolosi, partendo dal compimento di atti di autolesionismo fino, talvolta, ad arrivare al compimento di un suicidio vero e proprio. Ecco che, in tale ipotesi, la challenge pericolosa integra una fattispecie di reato. Allo stesso modo, costituisce reato la sfida consistente in un invito a violare un precetto normativo, come, a titolo esemplificativo, la challenge diffusa in rete in cui si invita a commettere una rapina.

 

COSA DICE LA LEGGE IN MERITO ALLE CHALLENGES CHE INTEGRANO UN REATO?

Quanto all’istigazione al suicidio, ai sensi dell’art.580 cod. pen. “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata sia un minorenne ovvero una persona inferma di mente. Se la vittima è minore di quattordici anni o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio”.
Quanto invece all’istigazione a delinquere, si fa riferimento all’art.414 cod. pen., per il quale l’istigazione a commettere reati è penalmente perseguibile solo se fatta pubblicamente, dovendo inoltre consistere in un atteggiamento volto ad accrescere o a far nascere negli altri il proposito criminoso.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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