Il diritto all’unità familiare rappresenta un pilastro fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano ed europeo. Per i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione Europea o italiani, questo diritto si concretizza attraverso il rilascio di un apposito titolo di soggiorno: la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”. Questo strumento non solo legittima la permanenza sul territorio nazionale, ma apre anche le porte a una serie di diritti, tra cui l’accesso al lavoro e alle prestazioni di assistenza sociale. La disciplina, tuttavia, è complessa e costantemente modellata dall’interpretazione giurisprudenziale, che ha recentemente introdotto importanti chiarimenti in merito ai requisiti di prova, in particolare per quanto concerne la convivenza e la stabilità della relazione.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: DALLA DIRETTIVA EUROPEA AL DIRITTO INTERNO
La materia è primariamente regolata dalla Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. L’Italia ha recepito tale direttiva con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che costituisce la principale fonte normativa interna per il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini UE. È fondamentale sottolineare che, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 30/2007, le disposizioni di tale decreto si applicano, “se più favorevoli”, anche ai familiari di cittadini italiani che non possiedono la cittadinanza italiana [Tribunale Di Brescia, Sentenza n.210 del 16 Agosto 2024][Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024]. Questo garantisce un trattamento di favore per i familiari dei cittadini italiani, equiparandoli a quelli dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione.
NOZIONE DI “FAMILIARE” AI SENSI DELLA LEGGE
Per poter beneficiare della carta di soggiorno, il richiedente deve rientrare in una delle categorie di “familiare” definite dall’articolo 2 del D.Lgs. 30/2007. Queste includono [Circolare numero 5 del 15-01-2014][Corte Di Appello Di Roma, Sentenza n.6939 del 5 Novembre 2024][Risoluzione n. 250 del 17/09/2009]:
- Il coniuge;
- Il partner che ha contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante equipari tale unione al matrimonio;
- I discendenti diretti (figli, nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner;
- Gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico, e quelli del coniuge o partner.
A queste figure si aggiunge quella del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata, prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del medesimo decreto. Questa categoria, che include i conviventi di fatto, è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza per quanto riguarda le modalità di prova della relazione.
PROVA DELLA CONVIVENZA E DELLA RELAZIONE STABILE: RECENTI APERTURE DELLA CASSAZIONE
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la prova della “stabile relazione” per i partner non coniugati. Spesso le amministrazioni (Questure) hanno interpretato restrittivamente la norma, richiedendo come prova quasi esclusiva la registrazione anagrafica della convivenza.
Tuttavia, una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 11033 del 24 aprile 2024) ha fornito un’interpretazione più flessibile e sostanzialista [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024]. La Corte ha stabilito che la dichiarazione anagrafica è un elemento per accertare la stabile convivenza, ma non ne costituisce il presupposto indispensabile. La qualità di convivente, infatti, preesiste alla certificazione anagrafica [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024]. Di conseguenza, in caso di diniego del permesso di soggiorno motivato dalla mancanza di “documentazione ufficiale”, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato in sede giudiziaria. In tale contesto, il giudice può ammettere qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare in modo “serio e rigoroso” la convivenza e il legame familiare, inclusa la prova testimoniale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024].
Deve pertanto ritenersi che, in caso di rifiuto da parte dell’amministrazione, diniego motivato dalla mancata allegazione di «documentazione ufficiale» attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione del diniego, il «diritto» soggettivo al soggiorno dovrà essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario e nell’ambito del giudizio può essere dato ingresso anche a una prova testimoniale, ai fini di offrire una prova, sera e rigorosa, della convivenza e del legame famigliare esistente tra lo straniero e il cittadino UE. [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024]
Questo orientamento si pone in continuità con precedenti decisioni che avevano già ampliato le modalità probatorie. La Cassazione, con la sentenza n. 3876 del 2020, aveva chiarito che la relazione stabile può essere documentata non esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla legge sulle unioni civili (L. 76/2016), ma anche vagliando altri elementi, come l’atto di nascita di un figlio comune o altra documentazione idonea [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020].
RUOLO DELLA CONVIVENZA: DIFFERENZE TRA CONIUGI E PARTNER DI FATTO
È cruciale distinguere il ruolo della convivenza a seconda del tipo di legame familiare:
- Per i coniugi: La giurisprudenza consolidata afferma che la convivenza non è un requisito necessario per il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020]. L’elemento fondamentale è l’esistenza di un’unione autentica, caratterizzata dall’affectio coniugalis. La mancanza di convivenza può essere un indizio, ma non è di per sé sufficiente a giustificare un diniego, a meno che non emergano prove concrete di un matrimonio fittizio o di convenienza, contratto al solo scopo di eludere le norme sull’immigrazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020][Corte Di Appello Di Milano, Sentenza n.2365 del 5 Settembre 2024]. La prova della fittizietà del vincolo, che grava sull’amministrazione, può basarsi su elementi quali sopralluoghi ripetuti con esito negativo, assenza di effetti personali del coniuge nell’abitazione comune e dichiarazioni contraddittorie [Corte Di Appello Di Milano, Sentenza n.2365 del 5 Settembre 2024].
- Per i partner di fatto: In questo caso, la convivenza stabile è un presupposto essenziale per dimostrare l’esistenza della relazione che dà diritto al soggiorno [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020]. Come visto, la prova di tale convivenza può essere fornita con ogni mezzo, non limitandosi alla sola certificazione anagrafica [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024].
REQUISITI DOCUMENTALI E STATUS DI “FAMILIARE A CARICO”
L’articolo 10 del D.Lgs. 30/2007 elenca i documenti da presentare per la richiesta della carta di soggiorno [Corte Di Appello Di Roma, Sentenza n.6939 del 5 Novembre 2024]:
- Passaporto o documento equivalente in corso di validità;
- Un documento che attesti la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, di nascita);
- L’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione;
- Fotografie in formato tessera.
Per gli ascendenti e i discendenti maggiorenni, è richiesto anche di dimostrare lo status di “familiare a carico”. La Corte di Appello di Roma ha precisato che tale prova deve essere fornita mediante “un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza” [Corte Di Appello Di Roma, Sentenza n.6939 del 5 Novembre 2024]. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha specificato che la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare, almeno al momento in cui chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione [Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012.]. La semplice dichiarazione di presa a carico o il versamento sporadico di somme di denaro potrebbero non essere ritenuti sufficienti se non supportati da prove documentali oggettive che attestino un sostegno materiale continuativo e indispensabile.
DIRITTI CONNESSI ALLA CARTA DI SOGGIORNO: LAVORO E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
Il possesso della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE conferisce diritti significativi, primo tra tutti il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, sancito dall’articolo 19 del D.Lgs. 30/2007 [Tribunale di Torino, Sentenza n.1790 del 26 giugno 2024][Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024]. Questo principio si estende a:
- Accesso al lavoro: Il familiare titolare della carta ha diritto di esercitare qualsiasi attività economica, autonoma o subordinata [Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024].
- Accesso alle prestazioni di assistenza sociale: Su questo punto, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato il diritto dei titolari di carta di soggiorno (sia quinquennale che permanente) a beneficiare di prestazioni come l’assegno sociale, a condizione di soddisfare i requisiti reddituali e di residenza previsti dalla legge [Tribunale di Torino, Sentenza n.1790 del 26 giugno 2024][Tribunale Di Brescia, Sentenza n.210 del 16 Agosto 2024][Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024].
I tribunali hanno censurato la prassi dell’INPS di negare tali prestazioni richiedendo il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (previsto dal D.Lgs. 286/1998 per la generalità degli stranieri), evidenziando come tale interpretazione sia errata e discriminatoria [Tribunale Di Brescia, Sentenza n.210 del 16 Agosto 2024][Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024]. L’applicazione della disciplina generale per gli stranieri ai familiari di cittadini UE crea, secondo i giudici, una “irragionevole ed insostenibile discriminazione indiretta ‘alla rovescia’” [Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024]. L’unico limite temporale previsto è un periodo di carenza di tre mesi dal momento dell’ingresso, durante il quale non si ha diritto a tali prestazioni, salvo eccezioni [Tribunale di Torino, Sentenza n.1790 del 26 giugno 2024][Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024].
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO AL MOMENTO DELLA DOMANDA
Un’altra questione rilevante è se il familiare straniero debba essere regolarmente soggiornante in Italia al momento della presentazione della domanda. La Corte di Cassazione, richiamando la fondamentale sentenza Metock della Corte di Giustizia UE, ha chiarito che il diritto al soggiorno del familiare di un cittadino dell’Unione prescinde dalla regolarità del suo precedente ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020]. Una normativa interna che imponesse il requisito del previo soggiorno regolare sarebbe incompatibile con la Direttiva 2004/38/CE e con il diritto al rispetto della vita familiare [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020].
CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO UE
La disciplina della carta di soggiorno per i familiari di cittadini UE è un sistema complesso che bilancia le esigenze di controllo degli Stati con la tutela del diritto fondamentale all’unità familiare. Le recenti evoluzioni giurisprudenziali, in particolare quelle della Corte di Cassazione, segnano un importante passo verso un approccio più sostanziale e meno formalistico. L’affermazione che la prova della convivenza può essere fornita anche tramite testimonianze e non solo con certificati anagrafici [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024] e la conferma che la mancanza di convivenza tra coniugi non è di per sé ostativa al soggiorno [Cass. Civ., Sez. 1, N. 3876 del 17-02-2020] rafforzano la tutela dei legami familiari effettivi. Allo stesso modo, le sentenze di merito che garantiscono la piena parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali [Tribunale di Torino, Sentenza n.1790 del 26 giugno 2024][Tribunale Di Brescia, Sentenza n.210 del 16 Agosto 2024][Tribunale di Urbino, Sentenza n.8 del 16 febbraio 2024] consolidano l’integrazione di questi soggetti nel tessuto sociale ed economico del Paese, in piena attuazione dei principi del diritto dell’Unione Europea.
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Foto Agenzia Liverani