Quando nel contratto di assicurazione sulla vita vengono indicati quali beneficiari genericamente gli eredi, la ripartizione del credito avverrà in quote uguali ovvero seguirà i criteri dettati in tema di successione?
La questione recentemente portata al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prende le mosse da una controversia sorta tra una nota società assicurativa e il beneficiario erede del defunto assicurato. In particolare, la Corte d’Appello di Catania aveva ritenuto che l’istituto assicurativo avesse erroneamente suddiviso l’indennizzo in cinque quote uguali rispettivamente assegnate al fratello e ai quattro nipoti – figli della sorella premorta – dell’assicurato defunto. Invero, a parere del giudice di secondo grado, il fratello dell’assicurato avrebbe avuto diritto alla metà del risarcimento assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre i quattro nipoti, essendo subentrati alla defunta madre per rappresentazione ex art. 467 c.c., avrebbero dovuto spartire la restante metà.
Il ricorso presentato avverso tale pronuncia dalla compagnia assicurativa veniva poi devoluto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avendo la Terza Sezione Civile rilevato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema.
QUESTIONE DEVOLUTA E ORIENTAMENTI IN SENO ALLA CORTE DI CASSAZIONE
A ben vedere, la questione controversa rimessa al vaglio delle Sezioni Unite si articola su due differenti profili; in primo luogo, si tratta di chiarire i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari dell’indennizzo a fronte del generico riferimento nel contratto assicurativo agli «eredi legittimi» anche alla luce dell’eventuale successiva istituzione di eredi testamentari. In secondo luogo, il quesito avanzato alla Suprema Corte concerne l’applicabilità della disciplina sulla ripartizione dei crediti ereditari all’indennizzo riconosciuto in virtù di una polizza assicurativa sulla vita agli eredi dello stipulante.
ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO
Un primo orientamento, più risalente, fonda le sue radici nella pronuncia n. 9388 del 10 novembre 1994. In quella sede, la Prima Sezione della Cassazione aveva ritenuto che la generica designazione degli «eredi» quali beneficiari valesse esclusivamente ad individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione, senza per questo implicare una sorta di “rinvio materiale” alla disciplina in materia di successione. Secondo il ragionamento della Corte, essendo il contratto la fonte regolatrice dell’acquisto, in assenza della specificazione di un criterio di ripartizione delle quote da adottare fra i beneficiari dell’indennizzo, tali quote devono presumersi uguali. In altre parole, la clausola recante la generica designazione degli «eredi» quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione sulla vita, delineando una pluralità di creditori per una identica prestazione divisibile ed una identica “causa credendi” dà luogo ad una obbligazione soggettivamente collettiva, con conseguente presunzione – secondo regola generale – di uguaglianza delle quote spettanti a ciascuno.
Tale soluzione è stata confermata da numerose sentenze successive, tanto da poter essere ritenuta maggioritaria. Inoltre, sulla stessa scia si è altresì collocata la prevalente dottrina.
SENTENZA N. 19210 DEL 2015: VOCE FUORI DAL CORO
Nel 2015 l’orientamento prevalente ha subito un cambio di rotta ad opera della Terza Sezione. Con la pronuncia n. 19210, infatti, la Corte ha rilevato che il riferimento agli «eredi» quali beneficiari dell’indennizzo non può che implicare un rimando generale non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte.
SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE IN MERITO ALL’ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DEGLI EREDI E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL’INDENNIZZO
Con la sentenza n. 11421 del 2021, la Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione ha inteso riaffermare l’interpretazione c.d. maggioritaria.
Partendo dalla questione relativa all’esatta individuazione dei soggetti beneficiari, è stato chiarito che il generico riferimento quali beneficiari agli «eredi legittimi e/o testamentari» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del regime ereditario prescelto dal medesimo contraente, a nulla rilevando le vicende successive legate alla rinunzia o all’accettazione. E infatti, si deve ritenere che il termine «erede» venga inserito nella designazione al fine precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco per l’individuazione del creditore della prestazione.
Ne consegue che l’eventuale istituzione di eredi testamentari a seguito della designazione degli «eredi legittimi» quali beneficiari della polizza, non comporta una nuova designazione, né una revoca della precedente, a meno che non emerga una inequivoca volontà dello stipulante in tal senso. E ciò in quanto le scelte di disposizione mortis causa e l’assegnazione a terzi del diritto alla prestazione assicurativa operano su piani distinti.
Passando invece al problema della ripartizione del credito in favore di più beneficiari, la Corte ha ribadito che la natura inter vivos del contratto di assicurazione con cui vengono attribuiti agli eredi i vantaggi della polizza esclude l’operatività riguardo al credito assicurativo delle regole sulla comunione ereditaria, ivi comprese quelle sulla ripartizione delle quote. In altre parole, la designazione degli «eredi» quali beneficiari funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
Peraltro, nel caso di specie portato all’attenzione dei giudici di legittimità, l’individuazione degli «eredi legittimi» quali beneficiari dell’indennizzo aveva riguardato sin dall’inizio i nipoti dello stipulante, figli della di lui sorella premorta, in quanto i contratti di assicurazione erano stati stipulati negli anni 2008 e 2009, quando la sorella era deceduta già da tempo, essendo la morte avvenuta nel 2003.
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