L’art. 388 c.p. punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell’autorità giudiziaria, c.d. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Presupposto della punibilità di tale reato, come sottolineato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale n. 58413/18, è l’esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo dunque insufficiente la mera preesistenza di una ragione di credito. È comunque ritenuta sufficiente la provvisoria esecutività del provvedimento.
La norma in esame configura un reato plurioffensivo, teso a tutelare da un lato l’autorità delle decisioni giudiziarie, dall’altro l’interesse del privato a favore del quale è stato emesso il provvedimento o la sentenza del giudice.
CASISTICHE
Le condotte sanzionate che possono configurare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice possono essere divise in diversi gruppi:
- il comma 1 dell’art. 388 c.p. sanziona coloro i quali pongano in essere atti fraudolenti o simulati. L’atto fraudolento si verifica quando un qualunque soggetto commette delle azioni, con volontà e coscienza, che impediscano l’applicazione della sentenza del giudice. Un esemplificazione di tale azione può essere individuata nella distruzione dei propri beni sottoposti a pignoramento. Gli atti simulati sono invece caratterizzati da una divergenza tra l’effettiva volontà e la volontà dichiarata. Le simulazioni riguardano tutt’al più atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. È necessario che tali atti siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Cass. Pen. 12213/18).
- Al comma 2 è sanzionata la condotta elusiva: l’elusione consiste in una vera e propria omissione, al fine di non adempiere a quanto previsto da un ordine del giudice. Anche in questo caso l’elusione dev’essere comunque giudicata come voluta e cosciente. Le casistiche dell’elusione possono essere molteplici, quali un ordine di protezione ex art. 342 ter c.c. (come l’allontanamento dalla casa familiare), un provvedimento contenuto nel procedimento di separazione dei coniugi o l’esecuzione di un provvedimento civile, amministrativo, contabile, che concerne l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci, ovvero che prescrive misure cautelari al fine di tutelare proprietà, possesso e crediti, (art. 388 c. 2 c.p.). Altresì può essere elusa l’esecuzione di un provvedimento che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale (art. 388 c. 3 c.p.).
- Violazione di un ordine di riservatezza, prevista dall’art. 388 c. 4 c.p.
- Sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento di cosa sottoposta a pignoramento, ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (comma 5).
PENE E SANZIONI PREVISTE DALL’ART 388 C.P.
L’art. 388 c.p. prevede la pena della reclusione fino a tre anni, ovvero la multa da euro 103 a euro 1.032, per i soggetti che compiono atti simulati o fraudolenti sui propri beni o su beni altrui, per coloro i quali eludono l’ordine di protezione o l’esecuzione di un provvedimento che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. Altresì è punito con la medesima pena chi viola un ordine di riservatezza.
Diversa è la pena a cui soggiace chi sottrae, sopprime, distrugge disperde o deteriora cose proprie o altrui, sottoposte a pignoramento o sequestro. In questo caso la reclusione può essere comminata fino a 1 anno, con la multa fino ad euro 309,00.
Tuttavia, se la cosa è affidata alla custodia di un terzo soggetto, questi risponde con la pena della reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 516.
Il custode di un bene sottoposto a pignoramento o sequestro che rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio, è punito con la reclusione fino ad un anno ovvero con la multa fino ad euro 516. La medesima pena si applica al debitore o all’amministratore di società debitrice che omette di rispondere all’Ufficiale Giudiziario entro 15 giorni, ovvero fornisce falsa risposta, in merito ai beni o ai crediti pignorabili.
IL DOLO
Per le condotte di cui al primo comma, ossia compimento di atti simulati o fraudolenti, è richiesto il dolo specifico, consistente nella volontà di compiere atti fraudolenti o simulati al fine di sottrarsi agli obblighi civili.
Per le condotte di elusione è sufficiente il dolo generico, consistente nella mera rappresentazione e volontà di eludere il provvedimento e gli obblighi ivi specificati.
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