COS’È L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI?
Tra le misure alternative alla detenzione figura l’affidamento in prova ai servizi sociali, istituto che ha come obiettivo il reinserimento del detenuto all’interno della società, la cui disciplina è contenuta nell’art. 47 e ss. l. n. 354/1975.
Tale istituto consiste nella possibilità di espiare la pena definitiva, o il residuo di una maggiore pena, all’esterno del carcere, mediante un insieme di prescrizioni impartite al condannato.
COME SI ACCEDE ALL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI?
L’affidamento in prova può essere concesso al condannato che debba espiare una pena detentiva non superiore ad anni 3, ovvero al condannato che abbia 3 anni di pena da scontare quale residuo di pena maggiore.
L’art. 47 della legge sull’ordinamento penitenziario prevede che tale istituto possa essere concesso previa verifica del comportamento del reo da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna se in stato di libertà, ovvero previa verifica della condotta all’interno dell’istituto penitenziario.
Nonostante il limite stabilito dall’art. 47 o.p., l’affidamento in prova può essere richiesto anche dal condannato che deve espiare una pena non superiore ad anni 4 che abbia tenuto nell’anno precedente a quello di richiesta un comportamento tale da consentire un giudizio positivo sull’esito della prova (art. 47 comma 3bis o.p.).
La richiesta può essere effettuata anche dal detenuto che, tossicodipendente o alcooldipendente in cura, debba scontare una pena di anni 6 o anni 4 in caso di commissione di reati di cui all’art. 4bis l. 354/1975.
Infine, l’affidamento in prova può essere richiesto oltre i limiti di pena previsti dal soggetto affetto da AIDS o grave deficienza immunitaria, che, in ragione dei motivi di salute, non potrebbe espiare la pena in carcere (art. 47 quater o.p.).
IN COSA CONSISTE L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI?
Il programma consiste in una serie di prescrizioni impartite al reo, riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di movimento finanche al divieto di frequentare determinati locali e di risiedere in determinati comuni.
Qualora il programma riguardi un soggetto affetto da AIDS o grave deficienza immunitaria, questo deve contenere anche le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del programma terapeutico.
Nel corso della misura, l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna ha quale obiettivo il reinserimento del condannato nella società, mediante la verifica del rispetto delle prescrizioni, riferendo periodicamente al Magistrato di Sorveglianza l’andamento dell’affidamento, producendo una relazione finale alla conclusione della misura.
Le prescrizioni possono essere modificate nel corso dell’affidamento in prova.
SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA ED ESITO DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI
La sospensione e la revoca della misura possono essere disposte qualora il condannato serbi un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni impartite.
In caso di esito positivo, ossia quando al termine del percorso del reo si evinca il raggiungimento delle finalità dell’istituto, la pena detentiva si considera estinta.
In caso di esito negativo, il Tribunale di Sorveglianza determina il periodo rimanente di condanna da espiare.
A CHI SI RIVOLGE L’ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI?
È necessario proporre l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale al Tribunale di sorveglianza competente per l’esecuzione della pena.
Il provvedimento viene emesso con ordinanza dallo stesso Tribunale.
Laddove si tratti di misura chiesta nel termine di legge a seguito della notifica di ordine di carcerazione, l’istanza dovrà essere depositata all’Ufficio Esecuzione penale della Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di carcerazione.
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