L’accertamento tecnico preventivo (ATP) rappresenta uno degli strumenti processuali più versatili e strategicamente rilevanti del sistema civile italiano. Collocato tra i procedimenti di istruzione preventiva disciplinati dagli artt. 692 e ss. del codice di procedura civile, l’accertamento tecnico preventivo consente alla parte interessata di acquisire, prima ancora dell’instaurazione di un giudizio di merito — o anche nel corso di esso — elementi tecnici fondamentali per la tutela dei propri diritti. Negli ultimi decenni, l’istituto ha subito una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale: da strumento meramente conservativo della prova, si è trasformato in un meccanismo polifunzionale che abbraccia finalità probatorie, accertative, conciliative e deflattive del contenzioso. Comprendere appieno la disciplina dell’ATP — nelle sue varianti ordinaria (art. 696 c.p.c.), conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) e obbligatoria (art. 445-bis c.p.c.) — è indispensabile per chiunque operi nel campo del diritto civile, del diritto della responsabilità e del contenzioso in generale.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (ATP)
La disciplina dell’accertamento tecnico preventivo trova la sua sede principale nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile, dedicato ai procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-699 c.p.c.). Le norme cardine sono:
- Art. 696 c.p.c. — Accertamento tecnico e ispezione giudiziale;
- Art. 696-bis c.p.c. — Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- Art. 699 c.p.c. — Istruzione preventiva in corso di causa;
- Art. 445-bis c.p.c. — Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali e di invalidità civile.
A questi si affiancano disposizioni settoriali di rilievo, tra cui l’art. 128 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), che prevede la competenza della sezione specializzata per le istanze di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nelle materie di proprietà industriale [DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30], e l’art. 8 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità sanitaria, che ha configurato la consulenza tecnica preventiva come condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria.
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ORDINARIO (ART. 696 C.P.C.)
PRESUPPOSTI E OGGETTO
L’art. 696, comma 1, c.p.c. stabilisce che:
«Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.» [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]
Il presupposto indefettibile dell’ATP ordinario è, dunque, l’urgenza: la parte deve dimostrare che lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose — o, nei casi previsti, della persona — rischiano di essere irreversibilmente alterati prima che sia possibile procedere all’accertamento nel corso del giudizio di merito. Si tratta di un requisito di ammissibilità che il giudice deve valutare in concreto. La funzione originaria dell’ATP era essenzialmente conservativa della prova: preservare elementi che potrebbero scomparire o deteriorarsi nel tempo. Tuttavia, il legislatore, anche sulla scorta di interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 46/1997 e n. 388/1999), ha ampliato notevolmente l’oggetto dell’accertamento, stabilendo al comma 2 dell’art. 696 c.p.c. che:
«L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.» [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]
Questa previsione — introdotta dall’art. 2, comma 3, lett. e-bis, n. 5.1 del d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005 — ha segnato il passaggio da un accertamento meramente descrittivo a uno strumento in grado di fotografare non solo lo stato dei luoghi ma anche le cause e le conseguenze dannose della situazione verificata. Tale evoluzione è stata rilevata anche dalla Cassazione, che ha sottolineato come il legislatore abbia «accentuato il nesso di strumentalità rispetto al giudizio risarcitorio, ma [abbia] finanche configurato tale procedimento alla stregua di un mezzo alternativo ad esso» [Cass. Civ., Sez. 3, N. 11581 del 15-06-2020].
PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 696, comma 3, c.p.c.:
«Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.» [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]
Il ricorso va proposto al giudice che sarebbe competente per il merito (art. 693, comma 1, c.p.c.). Il presidente del tribunale, con decreto, fissa l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto alle parti. La perentorietà del termine è prevista direttamente dalla legge, con la conseguenza che la sua inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso, come chiarito in giurisprudenza [Tribunale Ordinario Foggia, sez. LA, sentenza n. 4950/2017]. A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del processo civile, il conferimento dell’incarico al consulente (o, se successivo, il suo giuramento) determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi; la sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali. Il procedimento si definisce con il deposito della CTU; il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
NATURA GIURIDICA: ISTRUZIONE PREVENTIVA, NON CAUTELA
Una questione fondamentale riguarda la natura giuridica dell’accertamento tecnico preventivo. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ricondurre i procedimenti di istruzione preventiva — incluso l’ATP ex art. 696 c.p.c. — a una categoria distinta rispetto ai provvedimenti cautelari in senso stretto. L’art. 669-quaterdecies c.p.c. esclude espressamente l’applicazione della disciplina cautelare uniforme ai procedimenti di istruzione preventiva, fatta salva l’applicazione dell’art. 669-septies c.p.c. La Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2010, ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies, impediva — in caso di clausola compromissoria o di pendenza di giudizio arbitrale — la proposizione della domanda di ATP al giudice competente per il merito. La Corte ha rilevato la comune ratio tra misure cautelari e ATP (entrambi diretti a evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte), pur ribadendo il carattere provvisorio e strumentale dei provvedimenti di istruzione preventiva rispetto al giudizio a cognizione piena [Corte Cost., sentenza n. 26 del 3 febbraio 2010]. Il carattere non decisorio dei provvedimenti in materia di istruzione preventiva è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite, le quali hanno escluso la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e la proponibilità di regolamenti di competenza e di giurisdizione, in ragione della natura provvisoria e strumentale dei provvedimenti stessi [Cass. Civ., Sez. U, N. 28587 del 28-10-2025].
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE (ART. 696-BIS C.P.C.)
DOPPIA ANIMA DELL’ISTITUTO
L’art. 696-bis c.p.c., introdotto dall’art. 2, comma 3, lett. e-bis, n. 6, del d.l. n. 35/2005, ha aggiunto uno strumento di notevole importanza pratica: la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. La norma prevede che:
«L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.» [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]
La differenza fondamentale rispetto all’accertamento tecnico preventivo ordinario è duplice:
- Assenza del requisito dell’urgenza: la consulenza ex art. 696-bis può essere richiesta «anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696», ovvero prescindendo dal rischio di alterazione irreversibile della prova [Tribunale di Pescara, Sentenza n.594 del 17 aprile 2024];
- Funzione conciliativa: il consulente, prima di depositare la relazione, è tenuto a tentare la conciliazione tra le parti.
L’istituto ha quindi una natura bivalente: da un lato, è strumento di accertamento (verifica di crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, con valutazione sia dell’an che del quantum); dall’altro, persegue una finalità deflattiva del contenzioso, incentivando la risoluzione bonaria della controversia prima dell’instaurazione del giudizio di merito [Tribunale di Rovigo, Sentenza n.51 del 16 gennaio 2024].
MECCANISMO CONCILIATIVO
Se le parti raggiungono un accordo, si forma processo verbale di conciliazione, al quale il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. Se la conciliazione fallisce, «ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito» (art. 696-bis, comma 5, c.p.c.) [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. In questo caso, la relazione tecnica assume rilevanza probatoria piena nell’eventuale giudizio successivo. Con riguardo all’acquisizione della relazione nel giudizio di merito, la Cassazione ha chiarito che questa può avvenire de plano, senza necessità di un provvedimento formale, a condizione che la parte sia stata posta in grado di contraddire, anche sul piano tecnico. Tale principio — elaborato per l’ATP ex art. 696 — è stato esteso anche alla consulenza preventiva ex art. 696-bis, in quanto anche quest’ultima «è un mezzo lato sensu istruttorio», rispetto al quale la finalità conciliativa «mantiene un ruolo esterno ed eventuale» [Cass. Civ., Sez. 2, N. 31983 del 06-12-2019].
VALORE PROBATORIO DELLA RELAZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO
L’accertamento tecnico preventivo ritenuto ammissibile ha, nel successivo giudizio di merito, la stessa efficacia probatoria dei mezzi acquisiti nel corso del giudizio medesimo. Le relazioni di consulenza preventiva sono in ogni caso utilizzabili come prove atipiche, potendo il giudice civile trarre il proprio convincimento da qualunque fonte utile a tal fine, purché non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo [Corte d’Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 2127/2023]. L’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo postula una violazione concreta del contraddittorio; in assenza di tale violazione, il vizio procedurale è sanato e la relazione può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito [Cass. Civ., Sez. 2, N. 31983 del 06-12-2019].
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA: LEGGE GELLI-BIANCO
Uno dei campi di applicazione più rilevanti dell’istituto è quello della responsabilità sanitaria, regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), che ha configurato la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. come condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria in materia di danni derivanti da attività sanitaria.
RACCORDO CON IL GIUDIZIO DI MERITO
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15594/2025, ha chiarito i caratteri del raccordo tra la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e il successivo giudizio risarcitorio. Molteplici indici testuali confermano l’esistenza di uno stretto legame tra i due procedimenti:
- la CTP ex art. 696-bis è condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio;
- il giudice chiamato a occuparsi del merito è lo stesso che ha trattato il procedimento preventivo;
- se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025].
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale raccordo «non può condurre a obliterare la netta distinzione, strutturale e funzionale, dei due procedimenti, al punto da considerarli quali momenti di un unico procedimento bi-fasico», in quanto «sia l’uno che l’altro possono aver luogo senza l’altro o prescindendo da esso» [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025].
COLLEGIALITÀ DELLA CTU NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA
Un tema di particolare rilevanza, affrontato dalla stessa sentenza n. 15594/2025, riguarda il requisito di collegialità della consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità sanitaria, previsto dall’art. 15, comma 1, della legge n. 24/2017. La Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:
«L’art. 15 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell’incarico — ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l’ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito — rimane l’obbligo per quest’ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall’art. 15 l. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l’affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima.» [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025]
È stato altresì chiarito che «nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile» [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025].
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO (ART. 445-BIS C.P.C.)
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art. 445-bis c.p.c. disciplina una forma speciale di accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di:
- invalidità civile, cecità civile, sordità civile;
- handicap e disabilità;
- pensione di inabilità e assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
In queste materie, «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696-bis, in quanto compatibile.» [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. L’espletamento dell’ATP costituisce, in tali controversie, condizione di procedibilità della domanda, che deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza ovvero rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
MECCANISMO PROCEDURALE
Il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. si articola nelle seguenti fasi:
- Deposito dell’istanza di accertamento tecnico preventivo;
- Nomina del CTU e svolgimento delle operazioni peritali;
- Comunicazione del deposito della CTU da parte della cancelleria alle parti;
- Termine perentorio di 30 giorni entro cui le parti possono dichiarare di contestare le conclusioni del CTU;
- In assenza di contestazione: omologazione dell’accertamento con decreto non impugnabile né modificabile, notificato agli enti competenti per il pagamento delle prestazioni entro 120 giorni;
- In caso di contestazione: la parte dissenziente deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio entro un ulteriore termine perentorio di 30 giorni, specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
La sentenza che definisce il giudizio successivo all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio è inappellabile [Circolare numero 42 del 17-02-2025].
PERENTORIETÀ DEI TERMINI
Un aspetto procedurale di rilievo pratico è la perentorietà del termine per la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza: «i termini perentori, ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti», con la conseguenza che la loro inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso [Tribunale Ordinario Foggia, sez. LA, sentenza n. 4950/2017].
REGIME DELLE SPESE NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
REGOLA GENERALE: SPESE A CARICO DEL RICORRENTE
Il regime delle spese nell’accertamento tecnico preventivo è uno degli aspetti più delicati e ha formato oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale. La regola generale, solidamente stabilita dalla giurisprudenza di legittimità, è che le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente. Soltanto nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) tali costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre — salva l’ipotesi di compensazione totale o parziale — a carico del soccombente [Cass. Civ., Sez. 2, N. 568 del 09-01-2026][Cass. Civ., Sez. 2, N. 7660 del 30-03-2026]. La ratio di questo regime risiede nel fatto che «la funzione probatoria dell’accertamento è stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi e che deve, pertanto, farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie» [Cass. Civ., Sez. 2, N. 7660 del 30-03-2026].
SPESE DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO COME SPESE STRAGIUDIZIALI
Con specifico riferimento all’accertamento ex art. 696-bis c.p.c., la Cassazione ha chiarito che le relative spese «non hanno natura giudiziale, ma rientrano tra quelle stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite». Ne consegue che, in questa fase, il giudice può liquidare unicamente il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura. Le spese potranno invece essere liquidate all’esito del giudizio di merito come danno emergente, purché provate e documentate [Cass. Civ., Sez. 2, N. 7660 del 30-03-2026].
DIVIETO DI CONDANNA ALLE SPESE IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
La Corte costituzionale, con sentenza n. 87/2021, ha confermato che quando l’accertamento tecnico preventivo ha avuto normale corso e si è concluso con il deposito dell’elaborato peritale, «il giudice non può provvedere sulle spese» della procedura; se lo fa, la pronuncia di condanna è considerata dalla giurisprudenza come «”abnorme” e quindi contra ius» [Corte Cost., sentenza n. 87 del 5 maggio 2021]. Il regolamento definitivo delle spese — anche di quelle della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. — è sempre rimesso alla fase successiva, eventuale, del giudizio di merito, nella quale opererà il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. [Corte Cost., sentenza n. 87 del 5 maggio 2021].
INAPPLICABILITÀ DELLA SOLIDARIETÀ TRA LE PARTI
In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del CTU, data la natura strumentale dell’accertamento preventivo e la conseguente assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio ordinario [Cass. Civ., Sez. 2, N. 568 del 09-01-2026].
ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE NEL GIUDIZIO DI MERITO
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
Come anticipato, la relazione redatta dal consulente nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo può essere acquisita nel giudizio di merito. L’acquisizione non richiede un provvedimento formale: è sufficiente l’acquisizione materiale, purché la parte sia stata posta in grado di contraddire, anche sul piano tecnico. L’inutilizzabilità postula una violazione concreta del contraddittorio [Cass. Civ., Sez. 2, N. 31983 del 06-12-2019]. Questo principio è applicabile sia all’ATP ordinario ex art. 696 c.p.c. sia alla consulenza preventiva a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c., avendo la Cassazione espressamente esteso a quest’ultima le medesime regole [Cass. Civ., Sez. 2, N. 31983 del 06-12-2019].
VALORE PROBATORIO E POTERI DEL GIUDICE DI MERITO
L’accertamento tecnico preventivo, una volta acquisito nel giudizio di merito, «ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi acquisiti nel corso del giudizio medesimo» [Corte d’Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 2127/2023]. Il giudice del merito conserva tuttavia, quale peritus peritorum, il potere di discostarsi dalle conclusioni del consulente, purché dia adeguato conto delle ragioni del dissenso. In materia di responsabilità sanitaria, la Cassazione ha precisato che «rimane legittima e non sindacabile la valutazione del giudice di merito il quale ritenga, quale peritus peritorum, sufficiente ed esaustiva la consulenza espletata» [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025], fermi i limiti posti dall’art. 15 della legge Gelli-Bianco in ordine alla collegialità della CTU.
PROFILI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
COMPETENZA PER ILO MERITO COME RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 693 c.p.c., l’istanza di istruzione preventiva va proposta al giudice che sarebbe competente per il merito. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la proposizione dell’istanza al giudice ordinario costituisce un atto processuale incompatibile con la volontà di avvalersi di una clausola compromissoria a favore di arbitrato estero, determinando un’accettazione implicita della giurisdizione italiana [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 21 ottobre 2009, n. 22236].
INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 28587/2025, hanno ribadito che il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non può dar luogo a statuizioni di merito impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., e che il regolamento di giurisdizione è inammissibile nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva. La ragione risiede nella «natura provvisoria e strumentale» dei provvedimenti giudiziari emessi nell’ambito di tali procedimenti, i quali «sono sempre riesaminabili nel corso del giudizio di merito» [Cass. Civ., Sez. U, N. 28587 del 28-10-2025].
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN CORSO DI CAUSA
L’art. 699 c.p.c. prevede che «l’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio», nel qual caso il giudice provvede con ordinanza [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. L’istituto consente quindi di attivare l’accertamento tecnico preventivo anche quando il giudizio di merito sia già pendente, ad esempio per cristallizzare lo stato dei luoghi o delle cose in vista di future contestazioni tecniche.
APPLICAZIONI SETTORIALI E CASISTICHE RILEVANTI
SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITÀ CIVILE
Nell’ambito dei sinistri stradali, l’ATP è frequentemente utilizzato per accertare l’entità dei danni al veicolo e alla persona, le cause dell’evento e il nesso causale. La relazione peritale così acquisita può poi essere introdotta nel giudizio risarcitorio, consentendo di snellire significativamente l’istruzione probatoria [Corte d’Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 2127/2023].
APPALTI E CONTRATTI
In materia di appalti e contratti, la consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è uno strumento particolarmente efficace per accertare la sussistenza di vizi o difformità dell’opera, quantificare i costi di ripristino e tentare la composizione bonaria della lite. Come emerso in giurisprudenza, il carattere strumentale del procedimento rispetto al giudizio di merito implica che il ricorso debba contenere «gli elementi costitutivi della domanda proponibile nel giudizio di merito, essendo indispensabile proprio per determinare, da un lato, l’oggetto della stessa consulenza tecnica e, dall’altro, definire l’ambito del tentativo di conciliazione» [Tribunale di Rovigo, Sentenza n.51 del 16 gennaio 2024].
DANNI DA INFILTRAZIONI E VIZI DELL’IMMOBILE
Un altro ambito applicativo di grande frequenza è quello dei danni da infiltrazioni, cedimenti strutturali e vizi dell’immobile. La consulenza preventiva consente di accertare le cause del danno, la sua entità e i costi di ripristino in contraddittorio con tutte le parti interessate, anticipando e spesso evitando il successivo giudizio di merito [Tribunale di Rovigo, Sentenza n.51 del 16 gennaio 2024][Corte d’Appello Brescia, sez. 1, sentenza n. 928/2022].
RAPPORTO TRA ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E ALTRI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E MEDIAZIONE
Nella materia della responsabilità sanitaria, la legge Gelli-Bianco individua come condizione di procedibilità alternativa alla consulenza tecnica preventiva la mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. La Corte costituzionale ha ritenuto che tale previsione non pregiudichi il diritto di accesso alla giustizia, anche in considerazione dei profili di onerosità economica della consulenza tecnica [Corte Cost., sentenza n. 87 del 5 maggio 2021].
ATP E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
Nei procedimenti previdenziali soggetti all’art. 445-bis c.p.c., l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio si pone in rapporto di complementarità con il successivo giudizio di opposizione, la cui instaurazione è condizionata alla preventiva contestazione delle conclusioni del CTU. La particolare struttura procedimentale è finalizzata a deflazionare il contenzioso, consentendo la definizione consensuale delle controversie nei casi in cui il consulente accerti i requisiti sanitari legittimanti la prestazione [Circolare numero 42 del 17-02-2025].
DOMANDE FREQUENTI SULL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO – FAQ
CHE COS’È L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO?
È un procedimento di istruzione preventiva che consente di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, e in certi casi anche della persona, quando vi sia urgenza [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE L’ATP EX ART. 696 C.P.C.?
Quando vi è urgenza di cristallizzare una situazione di fatto che potrebbe mutare, rendendo più difficile o impossibile la prova successiva nel giudizio di merito [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Tribunale di Pescara, Sentenza n.594 del 17 aprile 2024].
L’ATP SERVE SOLO A MODIFICARE LO STATO DEI LUOGHI?
No. L’accertamento tecnico può comprendere anche valutazioni sulle cause e sui danni relativi all’oggetto della verifica [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. La Cassazione ha evidenziato che l’istituto non ha più soltanto funzione conservativa della prova [Cass. Civ., Sez. 3, N. 11581 del 15-06-2020].
QUAL’È LA DIFFERENZA TRA ATP EX ART. 696 C.P.C. E CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696-BIS C.P.C.?
L’ATP ex art. 696 c.p.c. richiede l’urgenza [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443], mentre la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis può essere chiesta anche senza urgenza, per accertare e determinare crediti derivanti da inadempimento contrattuale o fatto illecito [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Tribunale di Pescara, Sentenza n.594 del 17 aprile 2024]. Inoltre, nel 696-bis il consulente deve tentare la conciliazione tra le parti prima del deposito della relazione [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Corte d’Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 2127/2023].
A COSA SERVE IL PROCEDIMENTO EX ART. 696-BIS C.P.C.?
Serve sia ad accertare tecnicamente la pretesa, sia a favorire una composizione anticipata della lite. Se la conciliazione riesce, si forma verbale; se non riesce, la relazione può essere acquisita nel successivo giudizio di merito [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Corte d’Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 2127/2023].
SE LE PARTI SI CONCILIANO, L’ACCORDO È ESECUTIVO?
Sì. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione, ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, LA RELAZIONE DEL CTU SI PERDE?
No. Ciascuna parte può chiedere che la relazione sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. La giurisprudenza riconosce che essa può avere la stessa efficacia probatoria dei mezzi acquisiti nel processo, o comunque valere come prova atipica [Corte d’Appello Milano, sez. 4, sentenza n. 2127/2023][Cass. Civ., Sez. 2, N. 31983 del 06-12-2019].
LA RELAZIONE DELL’ATP PUÒ ESSERE ACQUISITA AUTOMATICAMENTE NEL GIUDIZIO DI MERITO?
Sì, anche senza un formale provvedimento, purché sia rispettato il contraddittorio e la parte sia posta in grado di prendere posizione anche tecnicamente [Cass. Civ., Sez. 2, N. 31983 del 06-12-2019].
L’ATP È UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE?
È un procedimento di istruzione preventiva, con carattere provvisorio e strumentale rispetto al merito [Cass. Civ., Sez. U, N. 28587 del 28-10-2025]. La Corte costituzionale ha però riconosciuto la comune funzione di tutela urgente rispetto ai provvedimenti cautelari [Corte Cost., sentenza n. 26 del 3 febbraio 2010].
SI PUÒ FARE ATP ANCHE SE LA CONTROVERSIA È DEVOLUTA AD ARBITRI?
Sì. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che impediva, in presenza di clausola compromissoria o arbitrato pendente, di chiedere l’ATP al giudice competente per il merito [Corte Cost., sentenza n. 26 del 3 febbraio 2010].
IL PROVVEDIMENTO CHE AMMETTE O NEGA L’ATP SI PUÒ IMPUGNARE IN CASSAZIONE?
In linea generale no. I provvedimenti in materia di ATP hanno natura provvisoria e strumentale e non sono considerati decisori in senso proprio; per questo non sono di regola impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. né con regolamento di giurisdizione [Cass. Civ., Sez. U, N. 28587 del 28-10-2025].
CHI PAGA LE SPESE DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO?
Di regola, nella fase preventiva, le spese dell’ATP vanno anticipate e poste a carico della parte richiedente [Cass. Civ., Sez. 2, N. 568 del 09-01-2026][Cass. Civ., Sez. 2, N. 7660 del 30-03-2026]. Solo nel successivo giudizio di merito, se l’accertamento viene acquisito, tali costi possono essere considerati ai fini della regolazione finale delle spese [Cass. Civ., Sez. 2, N. 568 del 09-01-2026][Cass. Civ., Sez. 2, N. 7660 del 30-03-2026].
IL GIUDICE DELL’ATP PUÒ CONDANNARE SUBITO UNA PARTE ALLE SPESE DI PROCEDURA?
In linea generale no, quando il procedimento si conclude normalmente con il deposito della consulenza. La Corte costituzionale ha chiarito che in tal caso il giudice non può provvedere sulle spese del procedimento, salvo le ipotesi particolari di incompetenza, rigetto o inammissibilità [Corte Cost., sentenza n. 87 del 5 maggio 2021].
LE SPESE DEL 696-BIS SONO SPESE GIUDIZIALI?
La Cassazione ha chiarito che, con specifico riferimento all’art. 696-bis c.p.c., le relative spese hanno natura stragiudiziale nella fase preventiva; il giudice può liquidare il compenso del CTU, ponendolo a carico del ricorrente, mentre l’eventuale recupero avverrà nel giudizio di merito, se provato e documentato [Cass. Civ., Sez. 2, N. 7660 del 30-03-2026].
L’ATP È OBBLIGATORIO IN ALCUNI CASI?
Sì. L’art. 445-bis c.p.c. prevede un ATP obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
COSA SUCCEDE SE NON SI SVOLGE L’ATP OBBLIGATORIO EX ART. 445-BIS C.P.C.?
La domanda giudiziale è improcedibile. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
NELL’ATP OBBLIGATORIO PREVIDENZIALE COSA SI ACCERTA?
Si accertano solo le condizioni sanitarie legittimanti la prestazione richiesta [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014]. La Corte costituzionale ha precisato che questa fase è limitata alla verifica del requisito sanitario [Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014].
COSA SUCCEDE SE, NELL’ATP EX ART. 445-BIS C.P.C., NESSUNA PARTE CONTESTA LA CTU?
Il giudice omologa l’accertamento con decreto non impugnabile né modificabile [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014]. Gli enti competenti provvedono poi al pagamento, previa verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
E SE UNA PARTE CONTESTA LE CONCLUSIONI DEL CTU NEL PROCEDIMENTO EX ART. 445-BIS C.P.C.?
La parte dissenziente deve depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità i motivi di contestazione [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014][Circolare numero 42 del 17-02-2025].
I MOTIVI DI CONTESTAZIONE NEL GIUDIZIO SUCCESSIVO ALL’ATP PREVIDENZIALE DEVONO ESSERE SPECIFICI?
Sì. Devono essere specifici e idonei a confutare le conclusioni del CTU; non basta un generico dissenso diagnostico [Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014][Tribunale di Benevento, Sentenza n.647 del 18 giugno 2024].
IL TERMINE PER NOTIFICARE IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA NELL’ATP È PERENTORIO?
Sì. La giurisprudenza ha chiarito che il termine fissato per la notificazione del decreto di comparizione è perentorio, perché tale natura deriva direttamente dalla legge [Tribunale Ordinario Foggia, sez. LA, sentenza n. 4950/2017].
SI PUÒ CHIEDERE UN ATP ANCHE DURANTE UNA CAUSA GIÀ PENDENTE?
Sì. L’istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche in corso di causa e durante l’interruzione o sospensione del giudizio; in tal caso il giudice provvede con ordinanza [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].
IN MATERIA SANITARIA IL 696-BIS HA UN RUOLO PARTICOLARE?
Sì. Nella responsabilità sanitaria vi è uno stretto raccordo tra consulenza tecnica preventiva e successivo giudizio risarcitorio; la Cassazione ha sottolineato che il procedimento ha funzione anche conciliativa e deflattiva, pur restando distinto dal merito [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025]. La Corte costituzionale ha inoltre ricordato che, in questa materia, il ricorrente può scegliere come condizione di procedibilità anche la mediazione [Corte Cost., sentenza n. 87 del 5 maggio 2021].
NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ SANITARIA LA CTU DEVE ESSERE COLLEGIALE?
Sì, nei termini previsti dall’art. 15 della legge n. 24/2017. La Cassazione ha affermato che l’inosservanza del requisito della collegialità può determinare nullità della sentenza resa sulla base di quella consulenza [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15594 del 11-06-2025].
IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE A CHI VA PROPOSTA L’ISTANZA EX ART. 696-BIS?
Va proposta al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il merito, secondo quanto dispone l’art. 128 del Codice della proprietà industriale [DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30].
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (ATP)
L’accertamento tecnico preventivo, nelle sue diverse configurazioni normative, si conferma come uno strumento processuale di primaria importanza nel panorama del diritto processuale civile italiano. Le sue potenzialità — probatorie, conciliative e deflattive — ne fanno un presidio fondamentale per la tutela dei diritti in situazioni che richiedono interventi tecnici tempestivi e qualificati. L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha progressivamente chiarito i contorni dell’istituto, consolidando principi fondamentali in materia di:
- regime delle spese: con la netta distinzione tra la fase preventiva (spese a carico del ricorrente, di natura stragiudiziale) e il giudizio di merito (regolazione definitiva per soccombenza);
- acquisizione della relazione peritale: ammessa de plano, nel rispetto del contraddittorio;
- natura non decisoria dei provvedimenti: con esclusione del ricorso straordinario per cassazione e dei regolamenti di giurisdizione;
- collegialità della CTU nella responsabilità sanitaria: requisito inderogabile a pena di nullità della sentenza.
La corretta attivazione e gestione del procedimento di ATP, con piena consapevolezza dei presupposti di ammissibilità, dei termini procedurali e delle conseguenze in sede di merito, costituisce oggi un elemento imprescindibile della strategia difensiva in un’ampia gamma di controversie civili.
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