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Il Governo è intervenuto nuovamente sulle sanzioni da applicare a chi non rispetta le misure restrittive, apponendo una novità di assoluto rilievo.

Le modifiche apportate dalle nuove disposizioni

Con il D.L. 19/20 entrato in vigore lo scorso 25 marzo, infatti, oltre alle nuove misure applicabili fino al 31 luglio (termine massimo) sono state stabilite nuove sanzioni: i trasgressori non saranno più soggetti ad un procedimento penale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità di cui all’art. 650 c.p., bensì dovranno corrispondere a titolo di illecito amministrativo un importo tra i 400 ed i 3.000 euro. Il reato previsto dall’art. 650 c.p. non è stato depenalizzato essendo ad oggi ancora previsto dalla legge come reato ma, come accennato, le violazioni delle restrizioni che prima lo integravano non hanno più la medesima rilevanza.

L’efficacia retroattiva del provvedimento

Il dietrofront normativo ha efficacia retroattiva e, pertanto, chi è stato denunciato fino alla data di entrata in vigore del decreto legge (25 marzo) non subirà un procedimento penale, ma dovrà versare allo Stato immediatamente l’importo della metà del minimo della sanzione amministrativa prevista, vale a dire 200 euro (mentre chi si vedrà contestata una violazione restrittiva dopo il 25 marzo dovrà corrispondere un importo compreso nella fascia sopra indicata stabilito caso per caso).

Il rapporto con eventuali altri reati

Quanto rilevato vale ovviamente “salvo che il fatto costituisca reato” (art. 4 del D.L.): ciò significa che se unitamente alla mera violazione della restrizione dovesse aggiungersi un ulteriore comportamento penalmente rilevante (quale la falsità dell’autocertificazione ad esempio), il procedimento penale verrà comunque messo in moto.
A questo proposito il comma 6 del decreto legge in esame stabilisce che, salva l’ipotesi in cui risulti configurabile il più grave reato di epidemia colposa, la violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per chi sia sottoposto a quarantena essendo risultato positivo al Covid 19 è punita con le nuove sanzioni previste dal successivo comma 7, cioè l’arresto da tre a diciotto mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.

La ratio legislativa del provvedimento

Le possibilità di subire un procedimento penale ai tempi del Covid 19 sono così diminuite, ma comunque sussistenti.
Le ragioni di questa radicale modifica apportata dal Governo sono evidenti: l’Esecutivo ha infatti posto rimedio all’esponenziale quantità di procedimenti penali che avrebbe inondato i palazzi di giustizia italiani, con enorme pregiudizio per la già lenta giustizia nostrana che avrebbe dovuto così fronteggiare migliaia di carte riferibili a comportamenti bagatellari.

Breve confronto tra l’attuale e la precedente normativa

Da ultimo, si evidenzia che le nuove conseguenze per il trasgressore sono a ben vedere anche peggiori rispetto a quelle antecedenti: nella migliore delle ipotesi l’indagato ai sensi dell’art. 650 c.p., previa valutazione positiva nel caso concreto da parte del G.I.P., avrebbe potuto infatti definire la propria vicenda giuridica estinguendo il reato con il pagamento di 103 euro, ossia metà della somma massima per l’ammenda prevista dalla norma (oblazione speciale), mentre ora dovrà versare immediatamente nelle casse dello Stato una cifra nettamente maggiore.

 

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Lo studio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento occorresse.

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