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Il 28 marzo 2019 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge, già precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati, volto a modificare vari articoli del codice penale, tra cui in primis l’art. 52 C.P. sulla legittima difesa.

LA NORMA PRIMA

La norma, prima dell’entrata in vigore della riforma attuale, prevedeva la non punibilità per chi commetteva un reato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a condizione che la difesa fosse proporzionata all’offesa.

Già nella precedente disposizione era previsto sussistesse rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio (nonché all’interno degli esercizi commerciali) quando si utilizzi un’arma legalmente detenuta per difendere la propria o la altrui incolumità oppure i beni propri o altrui, sempre a condizione non vi fosse desistenza e vi fosse pericolo di aggressione.

 

LA NORMA NEL NUOVO TESTO

Il nuovo testo di riforma applica alcune modifiche alla norma prevedendo innanzitutto che vi sia sempre proporzione tra offesa e difesa se colui che utilizza l’arma legalmente detenuta si trova nella propria abitazione o in luogo di privata dimora al fine di difendere la propria o la altrui incolumità o i beni propri o altrui, purchè non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.

La riforma aggiunge poi all’art. 52 C.P. un’ulteriore previsione secondo cui nei casi di cui ai commi precedenti (privata dimora ed esercizio commerciale) agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri strumenti di coazione fisica.

 

INTRODUZIONE DI UN NUOVO PRINCIPIO

La riforma focalizza pertanto l’attenzione sulla riduzione di discrezionalità in capo al Giudice introducendo il principio secondo cui debba sempre essere ritenuta proporzionata la difesa in presenza delle condizioni sopra dette.

Sarà ora interessante verificare la risposta dei Tribunali nazionali dinnanzi a tale modifica legislativa, a maggior ragione alla luce della modifica apportata anche all’art. 55 C.P. in tema di eccesso colposo.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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